La L. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022, è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. La Legge si compone di 22 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

 

Articolo Contenuto
Articolo 1,

commi 2-4

Modifica al sistema di tassazione Irpef

Nuove aliquote

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, Tuir, diventano:

a) fino a 15.000 euro, 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

d) oltre 50.000 euro, 43%.

Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente

Modificando l’articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:

1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;

2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente

Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:

– viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus;

– il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste:

a. per carichi di famiglia;

b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;

c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;

d. per erogazioni liberali;

e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15, Tuir;

f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda;

– viene abrogato l’articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.

Nuove detrazioni redditi da pensione

Modificando l’articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano:

1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Modificando l’articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano:

1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Per altri redditi si devono intendere:

– redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir);

– redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir);

– compensi per l’attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir);

– indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), Tuir);

– indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’articolo 50, lettera g), Tuir;

– rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir);

– altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir);

– redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66, Tuir.

Articolo 1,

commi 5-7

Modifiche alle addizionali regionali e provinciali

Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.

Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Articolo 1,

commi 8 e 9

Esclusioni da Irap

A decorrere dal 2022, non è dovuta l’Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

Articolo 1,

commi 10-11

Modifiche al regime del patent box

Vengono modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le regole relative al c.d. patent box.

Nello specifico, le modifiche apportate all’articolo 6, D.L. 146/2021, sono:

1. viene elevata al 110% (prima era il 90%) la maggiorazione fiscale dei costi R&S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;

2. viene ridotto il perimetro dei beni interessati a:

a. software protetto da copyright;

b. brevetti industriali; e

c. disegni e modelli;

ai fini dell’esercizio dell’opzione si dovrà attendere l’emanazione di un provvedimento direttoriale;

3. modificando il comma 8 dell’articolo 6, D.L. 146/2021, le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;

4. abrogando il comma 9, di fatto, i contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, possono usufruire del nuovo patent box e del credito d’imposta R&S;

5. il nuovo comma 10 modifica il regime transitorio, infatti, viene previsto che, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina. Viene, inoltre, chiarita la modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime, stabilendo che chi ha esercitato l’opzione per il vecchio regime patent box prima del 22 ottobre 2021, può aderire al nuovo regime previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate;

6. il nuovo comma 10-bis, stabilisce che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Articolo 1,

comma 12

Differimento sugar tax e plastic tax

Viene differita al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

Articolo 1,

comma 13

Aliquota Iva prodotto per l’igiene femminile

Attraverso l’introduzione nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 114-bis), passa dal 22% al 10% l’aliquota Iva applicabile ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis (quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili e le coppette mestruali).

Articolo 1,

commi 15-17

Oneri funzionamento servizio riscossione

Viene integralmente sostituito l’articolo 17, D.Lgs. 112/1999 prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, tra le altre cose, che sono riversate e acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:

– una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare Mef, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

– una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare sempre con decreto Mef;

– una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con decreto Mef;

– una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% elle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto Mef, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021:

a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

Articolo 1,

comma 24

Esenzione imposta di bollo su certificati digitali

Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all’articolo 62, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Articolo 1,

comma 25

Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap

Viene prorogata anche al 2022, modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l’esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

Articolo 1,

commi 26-27

Piani individuali di risparmio (PIR)

Modificando l’articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 232/2016 e l’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 124/2019, vengono incrementati i limiti di investimento nei PIR (piani di individuali di risparmio) nelle seguenti misure:

– per quelli costituiti fino al 31 dicembre 2019, il limite annuale sale a 40.000 euro (prima erano 30.000 euro) e quello complessivo a 200.000 euro (prima era 150.000 euro);

– per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati vengono esclusi i vincoli di cui all’articolo 1, comma 112, L. 232/2016, ai sensi del quale:

1. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR costituito ex articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019;

2. ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

Articolo 1,

comma 28,

lettere a-e, g-l

Proroga superbonus

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull’articolo 119, D.L. 34/2020.

Proroga fruizione e rimodulazione detrazione

Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione:

– 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

– 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

– 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La detrazione dl 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Per effetto del nuovo comma 8-quater, le proroghe dei termini si applicano anche:

– a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14, D.L. 63/2013;

– agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir);

– agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;

– agli interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

– agli interventi per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;

– agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis.

Termini di fruizione

La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

Impianti fotovoltaici

Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Visto di conformità

Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Congruità spese

Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

I prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise si applicano anche:

– per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16, D.L. 63/2013;

– per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);

– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Articolo 1,

comma 28, lettera f

Detrazione per interventi nelle zone sismiche

Viene previsto che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Articolo 1,

comma 29

Trasformazione credito in sconto in fattura o cessione

Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir).

Per effetto del nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:

– interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;

– sismabonus;

– bonus facciate;

– interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

Infine, viene previsto che le disposizioni relative all’opzione per la cessione o per lo sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Articolo 1,

comma 30

Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti

Introducendo il nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, viene previsto che l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

Articolo 1,

commi 31-36

Controlli Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento:

– superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;

– agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

Articolo 1,

comma 37

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Ecobonus

Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Condizionatori

Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Ristrutturazioni edilizia

Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

Bonus mobili

Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

– 10.000 euro per l’anno 2022;

– 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Articolo 1,

comma 38

Proroga bonus verde

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

Articolo 1,

comma 39

Modifiche al c.d. bonus facciate

Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

Articolo 1,

comma 42

Detrazioni per eliminazione barriere architettoniche

Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;

c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Anche per questa detrazione è consentita l’opzione di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito o l’applicazione dello sconto in fattura.

Articolo 1,

comma 43

Fattori di conversione in energia primaria

Vengono definiti i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del c.d. superbonus.

Articolo 1,

comma 44

Proroga credito beni strumentali Transizione 4.0

Beni Allegato A

Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:

– a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero

– entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

– del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e

– del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie.

Beni Allegato B

Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati:

– fino al 31 dicembre 2024, ovvero

– entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Infine, il nuovo comma 1058-ter, stabilisce che per investimenti effettuati:

– fino al 31 dicembre 2025, ovvero

– entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Articolo 1,

comma 45

Credito d’imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

R&S

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Innovazione tecnologica 4.0

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Design e ideazione estetica

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0

Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

A partire dal periodo d’imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Articolo 1,

comma 46

Credito di imposta per quotazione pmi

Viene prorogato a tutto il 2022 il credito di imposta previsto dal comma 89, L. 205/2017 per la quotazione delle pmi, riducendo, tuttavia, l’importo massimo del credito a 200.000 euro.

Modificando il successivo comma 90, L. 205/2017, è previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

Articolo 1,

commi 47-48

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2, D.L. 69/2013, l’autorizzazione di spesa è integrata di:

– 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

– 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e

– 60 milioni di euro per l’anno 2027.

Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M..

In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 1,

comma 49

Internazionalizzazione imprese

La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Articolo 1,

commi 53-58

Fondo di garanzia pmi

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all’articolo 13, D.L. 23/2020.

La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:

– a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;

– scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall’articolo 13, D.L. 23/2020.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

Articolo 1,

comma 59

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.

Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, c.d. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Articolo 1,

comma 62

Proroga operatività straordinaria Fondo Gasparrini

Viene prorogata al tutto il 2022 l’operatività delle deroghe previste dall’articolo 54, comma 1, D.L. 18/2020.

Articolo 1,

commi 70-71

Incentivi per l’aggregazione delle imprese

Per effetto dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, viene anticipa al 31 dicembre 2021 la cessazione del c.d. bonus aggregazione di cui all’articolo 11, D.L. 34/2019.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate:

1. viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:

– il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione; ovvero

– il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento;

2. viene precisato che, se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i Principi contabili a esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d’imposta si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile;

3. nel caso di opzione per la tassazione di gruppo, in luogo delle perdite trasferite al controllante e non ancora dedotte, dopo le eccedenze di rendimento nozionale rilevano, ai fini della trasformazione in credito di imposta, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118, Tuir;

4. in caso di controllo societario, l’incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021);

5. ai fini dell’applicazione dell’incentivo, entro 2 anni dall’acquisizione del controllo deve avere acquisito efficacia giuridica l’operazione straordinaria.

Articolo 1,

comma 72

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.

Articolo 1, commi

73-83

Reddito di cittadinanza

Il comma 73 incrementa l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del c.d. “Reddito di cittadinanza”.

Il comma 74 introduce le seguenti disposizioni:

– un piano di controlli, definito annualmente dall’Inps, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all’estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, in aggiunta al meccanismo vigente in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente Autorità dello Stato estero;

– l’impignorabilità del Reddito di cittadinanza;

– l’anticipo dell’obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l’inizio della stessa al giorno antecedente l’inizio;

– l’associazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L’invio della DID all’Anpal è a cura dell’Inps ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siu). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile;

– la verifica della ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di RdC presso il centro per l’impiego in presenza, con frequenza almeno mensile e, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, l’applicazione della decadenza dal beneficio;

– la ridefinizione della disciplina dell’offerta congrua di lavoro, con riduzione da 3 a 2 del numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l’offerta di lavoro e con riduzione in linea generale da 100 a 80 dei km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASpI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta, ovunque collocata nel territorio italiano, e disciplinando espressamente l’ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta);

– la previsione nel patto per l’inclusione sociale della frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato e, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, la decadenza dal beneficio;

– l’obbligo per i comuni, nell’ambito dei Puc, di avvalersi di almeno 1/3 dei beneficiari di Reddito di cittadinanza residenti (attualmente sussiste solo l’obbligo da parte dei beneficiari di Reddito di cittadinanza a fornire la propria disponibilità a partecipare ai Puc);

– la previsione nei patti per il lavoro e in quelli per l’inclusione della necessaria partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza;

– il rafforzamento del sistema di “precompilazione” delle domande di Reddito di cittadinanza, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell’Amministrazione (e quindi già verificati). L’obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini Isee e i dati già in possesso dell’Inps (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del Pra, Registro delle imbarcazioni da diporto, etc.);

– l’effettuazione, da parte dei Comuni, di controlli a campione sui requisiti per il Reddito di cittadinanza dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l’erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti);

– la verifica ex ante, da parte dell’Inps, dei dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e la comunicazione ai Comuni dei casi “sospetti” per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni, decorsi i quali il pagamento delle somme è comunque corrisposto;

– la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall’Inps, prevede parità di accesso ai Centri per l’impiego e ai soggetti accreditati e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del CdM;

– l’estensione della revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza in caso di condanna penale definitiva a ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e l’obbligo di comunicazione all’Inps da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del Reddito di cittadinanza;

– l’inclusione, tra i casi di decadenza dal Redditi di cittadinanza, della mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l’impiego nel termine da questo indicato;

– il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni previsti dall’articolo 8, D.L. 4/2019, anche ai datori di lavoro che assumano percettori di Reddito di cittadinanza con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato);

– il riconoscimento alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di Redditi di cittadinanza, a seguito di specifica attività di mediazione, di un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro.

Il comma 75 dispone che, nelle more di apposita convenzione, l’Inps trasmetta al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del Redditi di cittadinanza.

Nei commi da 76 a 80 si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell’importo del Reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua di lavoro.

Il comma 81 modifica la disciplina dell’offerta congrua di lavoro, prevedendo che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Il comma 83 prevede che l’Inps effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati minori oneri, tali correlate accertate risorse potranno essere destinate a interventi di politiche attive del lavoro.

Articolo 1,

comma 87

Pensione anticipata

Viene modificata la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall’articolo 14, D.L. 4/2019, originariamente definita “pensione quota 100”. In particolare, la misura viene estesa all’anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.

La disposizione reca misure di necessario coordinamento, volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2, D.L. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 D.L. 4/2019), di collocamento a riposo d’ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, D.L. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e Afam (articolo 14, comma 7, D.L. 4/2019), di Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22, D.L. 4/2019) e di corresponsione del Tfs (articolo 23, D.L. 4/2019), al fine di evitare l’insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Articolo 1,

commi 89-90

Fondo per le uscite anticipate da imprese in crisi

Viene istituito un Fondo con dotazioni fino al 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di pmi in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Con D.M. saranno definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle predette risorse.

Articolo 1,

commi 91-93

APE sociale

È previsto il rinnovo dell’APE sociale fino al 2022, con l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASpI) e con estensione dell’accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l’integrazione dell’elenco dei codici di professioni individuati, come rideterminato dal relativo allegato alla legge.

È prevista, per il caso dei lavoratori gravosi, la riduzione a 32 anni (rispetto agli attuali 36) del requisito di anzianità contributiva per gli appartenenti al settore edile (CP 2011 6.1).

È prevista, nell’ambito dei lavoratori gravosi, l’estensione del requisito di contribuzione ad almeno 32 anni di contribuzione per ceramisti (6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (7.1.3.3).

Articolo 1,

comma 94

Opzione donna

La disposizione prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021, sempre con la penalizzazione economica.

Si consideri, inoltre, che la norma:

– consente l’accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel corso dell’anno 2021;

– implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell’anno 2021.

Articolo 1,

commi 103-118

Passaggio dell’Inpgi all’Inps

Viene previsto il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi all’Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, con iscrizione al Fpld dei soggetti già assicurati alla Gestione sostitutiva Inpgi.

Le regole della gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del Fpld a partire dalla stessa data con il criterio del pro rata. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la Gestione sostitutiva Inpgi, l’importo della pensione viene calcolato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando nel calcolo le regole vigenti nella medesima Gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il Fpld.

Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella Gestione sostitutiva Inpgi anche se non previsti nel Fpld.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di Cig sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’Inpgi alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld.

Articolo 1,

comma 119

Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi

Viene esteso l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 10, L. 178/2020, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 (c.d. bonus under 36), ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Mise d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 852, L. 296/2006.

Ferma restando la specifica deroga prevista in materia di età, si ritiene debbano essere rispettate le rimanenti condizioni previste dalla L. 178/2020.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

– 2,5 milioni di euro per l’anno 2022;

– 5 milioni di curo per l’anno 2023;

– 5 milioni di euro per l’anno 2024; e

– 2,5 milioni di euro per l’anno 2025.

L’articolo 1, comma 852, L. 296/2006, ha previsto, infatti, l’istituzione, da parte del Mise, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un’apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i 2 Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell’apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria (organico non inferiore a 200 dipendenti da almeno un anno).

Articolo 1,

comma 120

Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale Covid-19

È istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni euro per l’anno 2022, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo, che costituisce limite massimo di spesa.

Articolo 1,

comma 121

Esonero contributivo 2022 in favore dei lavoratori dipendenti

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 1,

commi 123-124

Indennità per fermo pesca

Sono previsti appositi stanziamenti destinati al finanziamento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Articolo 1,

comma 125

Proroga sostegno al reddito lavoratori di call center

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, sono prorogate per l’anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Articolo 1,

comma 126

Proroga esonero dal pagamento delle quote di Tfr e del ticket licenziamento per società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43-bis, D.L. 109/2018, con cui è riconosciuto alle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria lo sgravio contributivo consistente nell’esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria Inps) delle quote di accantonamento per il Tfr, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all’Inps del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento).

Articolo 1,

comma 128

Proroga integrazione del trattamento di Cigs per dipendenti del gruppo Ilva

L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis, D.L. 243/2016, è prorogata per l’anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro.

Articolo 1,

comma 129

Proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale

La disposizione di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130, 100 e 50 milioni di euro.

Articolo 1,

comma 130

Percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro

A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le risorse riguardano i percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 1, comma 110, lettera b), L. 205/2017.

Articolo 1,

commi 131-133

Ammortizzatori sociali Alitalia

Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa, coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, il trattamento di integrazione salariale ex articolo 10, comma 1, D.L. 146/2021, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi nei limiti di spesa previsti. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2023.

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga, entro gli stanziamenti previsti, una prestazione integrativa del citato trattamento, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa. Sono, altresì, a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emergano risparmi di spesa, con decreto ministeriale può essere disposto l’incremento della percentuale fino al valore massimo dell’80%.

Le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito di tale trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell’Inps a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del ticket per il licenziamento.

Articolo 1,

comma 134

Congedo di paternità

Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e poi prorogato dalla L. 208/2015 e dalla L. 232/2016 sino al 2021.

Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Articolo 1,

comma 137

Esonero contributi delle lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 1,

comma 138

Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

Viene incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estesa le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef e il Ministro con delega per le pari opportunità.

Articolo 1,

commi 139-148

Piano strategico nazionale per la parità di genere

È prevista l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l’obiettivo, tra l’altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

A tal fine si istituisce una cabina di regia interistituzionale e un osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest’ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito D.P.C.M. o decreto dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Articolo 1,

comma 151

Proroga agevolazione prima casa under 36

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’agevolazione riconosciuta agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l’acquisto della prima casa di cui all’articolo 64, D.L. 73/2021.

Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l’agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Articolo 1,

comma 154

Apprendistato professionalizzante per sportivi professionisti

Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite massimo di età è ridotto da 29 a 23 anni.

Si ricorda che il D.Lgs. 36/2021 ha operato una revisione generale della disciplina in materia di enti sportivi (professionistici e dilettantistici) e di lavoro sportivo, con decorrenza (fatte salve alcune norme già entrate in vigore) dal 1° gennaio 2023.

Riguardo all’apprendistato, l’articolo 30, D.Lgs. 36/2021, ha previsto, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l’estensione all’ambito degli atleti (anche del settore dilettantistico) delle altre tipologie di apprendistato – diverse dall’apprendistato professionalizzante e costituite dall’apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica” e dall’apprendistato “di alta formazione e di ricerca“.

Articolo 1,

comma 155

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell’articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

Articolo 1,

comma 175

Credito di imposta Mezzogiorno

Viene modificato il comma 98 dell’articolo 1, L. 208/2015, con il fine di adeguare il perimetro applicativo della normativa di favore applicabile fino al 31 dicembre 2022, a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Articolo 1,

commi 176-177

Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità

Viene istituito presso il MiTur un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.

Con decreto MiTur, di concerto con il Ministro per le disabilità, saranno adottate le relative disposizioni.

Articolo 1,

commi 185-190

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Per favorire il diritto alla pratica dell’attività sportiva, viene stabilito, in favore delle federazioni nazionali riconosciute dal Coni, che, per gli anni dal 2022 al 2024, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non sono assoggettati né a Ires né a Irap, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20% di quegli importi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. Per l’efficacia della norma occorre l’autorizzazione della Commissione Europea. Inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, per il 2022 è confermato il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”).

Articolo 1,

comma 189

Esoneri contributivi per rapporti di lavoro sportivo

È stato finanziato anche per il 2023, per garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, il Fondo istituito dalla precedente Legge di Bilancio con coperture fino al 2022, per l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Articolo 1,

commi 191–197

e 203

Modifiche alle disposizioni generali in materia di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015)

Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro nell’unità produttiva che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni anziché 90.

Sono destinatari, per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, compresi i lavoratori a domicilio e quelli assunti con contratto di apprendistato (non più solo professionalizzante) per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Di conseguenza, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 148/2015, che riguardavano le tipologie di ammortizzatore sociale spettanti agli apprendisti professionalizzanti, cessano di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Resta fermo che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, ma in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

Quanto al computo dei dipendenti, è stato inserito nel D.Lgs. 148/2015 il nuovo articolo 2-bis, che prevede che, agli effetti del decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

In relazione alla misura delle integrazioni salariali, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non sarà più distinto in 2 fasce, ma permarrà solo l’importo massimo mensile maggiore, rivalutato annualmente.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare, fermo restando quanto previsto dal D.L. 79/2021 in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Con riguardo alla contribuzione addizionale, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di avere applicazione l’articolo 5, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, che prevedeva l’esonero dal contributo addizionale per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, che avessero stipulato contratti di solidarietà.

Dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

a) 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

È abrogata la disposizione che prevedeva che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, fossero soggetti alle disposizioni dell’articolo 22, D.Lgs. 150/2015 (patto di servizio e relative sanzioni), ora abrogato.

In tema di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (in precedenza non vi erano differenziazioni e non era prevista la sospensione).

Articolo 1,

commi 198-202

Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (D.Lgs. 148/2015)

Quanto al campo di applicazione (articolo 20, D.Lgs. 148/2015):

– viene meno il riferimento ad apprendisti e dirigenti per il calcolo della media di più di 15/50 dipendenti dato l’inserimento dell’articolo 2-bis, pertanto per l’accesso alla Cigs il requisito numerico è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda;

– per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 148/2015;

– la medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 148/2015, in relazione alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro ex articolo 4, comma 2, D.L. 149/2013;

– la disciplina di cui ai commi 1 (+ 15), 2 (+ 50) e 3 (trasporto aereo e partiti politici) trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021;

– il comma 5 (influsso gestionale prevalente) cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Per quanto concerne le causali di intervento (articolo 21, D.Lgs. 148/2015) esse sono:

1. riorganizzazione aziendale;

2. crisi aziendale;

3. solidarietà.

La riorganizzazione aziendale serve anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro, sentito il Mise, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

– il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva ovvero a gestire processi di transizione e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori;

– tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro;

– il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria programmata non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, poi, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalità con le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, a eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

È stato introdotto l’accordo di transizione occupazionale (nuovo articolo 22-ter):

– al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 148/2015 (riorganizzazione e crisi), ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato precisamente al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;

– ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariare di cui al punto precedente, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24, D.Lgs. 148/2015, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai Fondi interprofessionali, e la mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale;

– le azioni definite dall’accordo sindacale di cui al punto precedente possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro;

– i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria ulteriore accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (Gol) e, a tal fine, i loro nominativi sono comunicati all’Anpal, che li mette a disposizione delle Regioni interessate;

– per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 (proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale) può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Quanto alla contribuzione (articolo 23, D.Lgs. 148/2015), dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all’articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015 (trasporto aereo e partiti politici), è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

È stato abrogato l’articolo 22, D.Lgs. 150/2015, ma viene introdotto il nuovo articolo 25-ter, titolato “Condizionalità e formazione”, che prevede che:

– i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al Titolo I, Capo III, D.Lgs. 148/2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante Fondi interprofessionali;

– tali iniziative possano essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro;

– la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle citate iniziative comporti l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

– le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione siano definite con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 1,

commi 204-213

Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali dei Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015)

Per i Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, D.Lgs. 148/2015) sono apportate le seguenti modificazioni:

– dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data, che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I (nuovo comma 1-bis);

– dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei Fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fis, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi (nuovo comma 7-bis);

– è modificato il comma 9 (finalità ulteriori dei Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I, D.Lgs. 148/2015), specificando che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27, D.Lgs. 148/2015, allo stato settori artigianato e somministrazione) le novità sono le seguenti:

– la definizione di “assegno ordinario” di cui al comma 3, lettera a), è sostituita con “assegno di integrazione salariale”;

– l’assegno di solidarietà di cui al comma 3, lettera b), può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021;

– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e i Fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel Fis a decorrere dal 1° gennaio 2023 (nuovo comma 4-bis);

– ai contributi di finanziamento sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Quanto al Fondo di solidarietà residuale (articolo 28, comma 2, D.Lgs. 148/2015), le parole “assegno ordinario” sono sostituite da “assegno di integrazione salariale”.

In materia di Fis (articolo 29, D.Lgs. 148/2015) si segnala quanto segue:

– dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, D.Lgs. 148/2015, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 (nuovo comma 2-bis), D.Lgs. 148/2015;

– il comma 3 (in tema di prestazioni garantite) non si applica ai trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022;

per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 148/2015, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile (nuovo comma 3-bis);

– per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo (massimale delle prestazioni) (nuovo comma 4-bis);

– dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del Fondo è fissata allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4% della retribuzione persa (nuova versione comma 8);

– dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40% (nuovo comma 8-bis);

– il comma 11 (richiesta dell’assegno di solidarietà per datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti) cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2022.

In tema di assegno ordinario (articolo 30, D.Lgs. 148/2015) le novità sono le seguenti:

– cambia la denominazione della prestazione che diventa “assegno di integrazione salariale”;

– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui agli articoli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015, e in questa direzione dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023 se neocostituiti), i Fondi già costituiti; in mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel Fis, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (nuovo comma 1-bis);

– ai commi 1 e 2, le parole: “assegno ordinario“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “assegno di integrazione salariale“.

Per l’assegno di solidarietà (articolo 31, D.Lgs. 148/2015), si segnala che lo stesso potrà essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.

Quanto ai contributi di finanziamento (articolo 33, D.Lgs. 148/2015), si segnala l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, anche a quelli previsti dall’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, sui Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artigianato e somministrazione).

Con riguardo al Comitato amministratore (articolo 36, D.Lgs. 148/2015), ne muta la composizione, in quanto lo stesso deve essere composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, D.Lgs. 148/2015, designati, per i Fondi di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per i Fondi di cui all’articolo 29, D.Lgs. 148/2015, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a 10, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del Fondo, nonché da 2 rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e del Mef in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38, D.Lgs. 148/2015. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Riguardo alle disposizioni generali (articolo 39, comma 1, D.Lgs. 148/2015) è ora precisato che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40, D.Lgs. 148/2015, si applica l’articolo 3, comma 9, D.Lgs. 148/2015, che prevede che ai lavoratori beneficiari spetti, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare, fermo restando quanto previsto dal D.L. 79/2021 in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Per il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà (articolo 40, D.Lgs. 148/2015) è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, siano soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fis, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Articolo 1,

comma 214

Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali – Durc (D.Lgs. 148/2015)

Il nuovo articolo 40-bis, D.Lgs. 148/2015, prevede che, dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, sia condizione per il rilascio del Durc.

Articolo 1,

comma 215

Contratto di espansione (articolo 41, D.Lgs. 148/2015)

Prosegue, nei limiti di spesa previsti, la sperimentazione del contratto di espansione anche per gli anni 2022 e 2023, per i quali il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Articolo 1,

comma 216

Disposizioni transitorie (articolo 44, D.Lgs. 148/2015)

Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20, D.Lgs. 148/2015 (soggetti Cigs), che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, nel limite di spesa previsto, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande (nuovo comma 11-ter).

Per i Fondi bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, è fissato al 30 giugno 2023 anziché al 31 dicembre 2022.

Articolo 1,

commi 217-218

Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

Viene modificato l’articolo 8, L. 457/1972, stabilendo:

– con il nuovo comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA) (che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori), è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

– con il nuovo comma 8-bis, che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Articolo 1,

commi 219-220

Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali, aliquote di finanziamento (D.Lgs. 148/2015)

A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento del Fis (articolo 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015, come ora modificato), è così ridotta:

– 0,350% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

– 0,250% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

– 0,110% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;

– 0,560% per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis del nuovo articolo 23, D.Lgs. 148/2015, è ridotta dello 0,630% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Articolo 1,

commi 221-222

NASpI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla L. 240/1984. Per tali cooperative, limitatamente alla Cigo e Cigs, alla cassa unica assegni familiari, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ora anche alla NASpI, si applicano le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione sia delle prestazioni, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il requisito della 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese (in precedenza 4°) di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per i beneficiari che abbiano compiuto il 50° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Articolo 1,

comma 223

DIS-COLL

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.

Articolo 1,

commi 224-238

Vincoli procedurali per licenziamenti

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro che, nell’anno precedente, abbia occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura alle Rsa o alla Rsu, nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Mise, all’Anpal. La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

Sono esclusi dalla novità procedurale i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021.

La comunicazione è effettuata almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di cui all’articolo 4, L. 223/1991, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

Entro 60 giorni dalla comunicazione preventiva, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Mise e all’Anpal. Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi e indica:

– le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;

– le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai Fondi interprofessionali, che possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro;

– le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

– gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

– i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le citate rappresentanze sindacali, alla presenza delle Regioni interessate, del Ministero del lavoro, del Mise e dell’Anpal. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, il ticket di licenziamento non viene triplicato.

Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo, né intimare licenziamenti per gmo.

I lavoratori interessati dal piano sottoscritto:

– possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, nel limite massimo di spesa previsto (l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande);

– accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol e, a tal fine, i loro nominativi sono comunicati all’Anpal, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti destinatari della comunicazione preventiva lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

In mancanza di presentazione del piano, o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il comma 235 stabilisce effetti e conseguenze di non semplice interpretazione, frutto dei ridotti tempi tecnici per l’approvazione della disposizione: il datore di lavoro è, infatti, tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012 – ticket licenziamento triplicato nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale – in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi previsti, è effettuata dalla struttura per la crisi d’impresa. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, o qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012 (ticket licenziamento triplicato) aumentato del 50% e, qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012 (ticket licenziamento triplicato).

Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. 254/2016.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni, avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione l’articolo 4, commi 5 e 6, L. 223/1991 (esame congiunto).

In caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i suddetti benefici prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Articolo 1,

comma 239

Aumento durata indennità di maternità

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (iscritte alla Gestione separata), 66 (lavoratrici autonome e imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste), D.Lgs. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Articolo 1,

comma 240

Fondi per la formazione continua Province autonome di Trento e di Bolzano

Con accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un Fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua.

Articolo 1,

commi 241-242

Fondi paritetici interprofessionali nazionali

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, si definirà un rimborso in favore dei Fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

Articolo 1,

commi 243-247

Benefici per assunzione di lavoratori in Cigs per accordo di transizione occupazionale

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento Cigs a fronte della stipula di accordi di transizione occupazionale (nuovo articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per massimo 12 mesi.

Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e la stessa categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con i benefici, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1,

comma 248

Apprendistato professionalizzante senza limiti di età

Dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale).

Articolo 1,

commi 249-250

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

Nell’ambito del programma nazionale denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” possono essere sottoscritti accordi tra autonomie locali, soggetti pubblici e privati ed enti del Terzo settore con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

Articolo 1,

commi 251-252

Assistenza a lavoratori autonomi nel programma Gol

Al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale Gol sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

I servizi di assistenza sono erogati dai Centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli Ordini e i Collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, L. 4/2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad Albi professionali.

Articolo 1,

commi 253-254

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Articolo 1,

comma 257

Osservatorio sugli ammortizzatori sociali

Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall’Inps e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.

Articolo 1,

commi 486-487

Sostegno settori turismo, spettacolo e automobile

Nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Con decreto Mise, di concerto col Mef, del MiTur e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia per l’attuale emergenza Covid-19.

Articolo 1,

comma 325

Fondo per il contrasto alla Xylella fastidiosa

Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 1,

comma 351

Tax credit librerie

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, ai fini del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 319, L. 205/2017.

Articolo 1,

commi 353-356

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività in detti Comuni, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Mise, con il Mef e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1,

commi 357-358

Carta cultura diciottenni

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Articolo 1,

commi 378-379

Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Viene prorogato, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188, D.L. 34/2020, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 1,

commi 451-458

Agevolazioni fiscali sisma

Per l’anno 2022, viene prevista l’esenzione dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Vengono confermate, anche per il 2022, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis, D.L. 148/2017.

È prorogata al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla sospensione dei pagamenti delle fatture per i servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia.

Sempre al 31 dicembre 2022 è prorogato il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo.

Viene prorogato all’anno d’imposta 2021 l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Inoltre, è proroga al 31 dicembre 2022 l’esenzione dall’applicazione dell’Imu per i suddetti fabbricati.

Articolo 1,

commi 478-479

Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Mise il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Con decreto Mise, da adottare di concerto con il Mef e con il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 gennaio 2022, sono adottate le disposizioni attuative.

Articolo 1,

commi 480-485

Rifinanziamento bonus tv e decoder

Vengono stanziati per l’anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder.

A tal fine, si rendono applicabili:

– il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l’acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2;

– il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder che abbiano un’età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

Tale attività dovrà essere realizzata nell’ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A..

Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.

Articolo 1,

commi 499-501

Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo, finalizzato a incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter, D.Lgs. 152/2006, con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I centri hanno a oggetto rifiuti idonei a essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Ai fini dell’accesso al fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività, fino a un importo massimo di 60.000 euro per beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Mef, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo.

Articolo 1,

comma 506

Aliquota Iva gas trimestre gennaio-marzo 2022

In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Articolo 1,

commi 515-519

Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo

Nello stato di previsione del Mipaaf è istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 della proposta di Regolamento (UE) recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”.

Con decreto Mipaaf sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo.

Soggetto gestore del Fondo è ISMEA.

Articolo 1,

comma 520

Proroga decontribuzione per i coltivatori diretti e Iap under 40

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola e fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli Iap, con età inferiore a 40 anni.

Articolo 1,

commi 521-526

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

Viene autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’ISMEA per l’effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica comune dell’agricoltura e della pesca dell’UE nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse.

Viene autorizzata, sempre in favore dell’ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, viene estensa l’applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Viene modificata, in particolare, la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un’intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni, eliminando il riferimento alla “metà numerica dei soci” per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.

Le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all’articolo 1, comma 506, L. 160/2019, viene incrementato di 5 milioni di euro.

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio, al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato dell’Unione Europea.

Articolo 1,

comma 527

Aliquota compensativa bovini e suini

Anche per il 2022 viene previsto l’innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

Articolo 1,

comma 528

Aiuto alla filiera della carne

Viene destinata, una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, L. 178/2020, a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

Articolo 1,

commi 622-624

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

Vengono inseriti dei nuovi commi nell’articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall’articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In deroga a quanto sopra, il comma 8-quater, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 1,

commi 637-644

Termine cashback

Viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse per il 2022, previste dall’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, L. 160/2109, per:

– spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A;

– attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria.

Articolo 1,

comma 645

Sgravio contributivo apprendistato di I livello

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo, nei limiti di spesa previsti, del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. L’Inps effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti e, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.

Articolo 1,

comma 653

Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento

Viene previsto che non si applica l’obbligo di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, di verifica preventiva da parte delle P.A., per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, alle disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

Articolo 1,

commi 658-659

Sostegno settore tessile di Prato

Viene assegnato al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese. Il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

– efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

– transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

– ricerca, sviluppo e innovazione;

– transizione ecologica ed economia circolare;

– rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– riassetto organizzativo del distretto teso all’irrobustimento della filiera produttiva.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti modalità di erogazione del contributo, criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, spese ammissibili e modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il contributo.

Articolo 1,

commi 675-676

Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente

Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’Autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633, c.p..

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definite le modalità di attuazione.

Articolo 1,

comma 683

Proroga entrata in vigore disposizioni del D.L. 146/2021 di modifica della disciplina dell’Iva

Viene rinviata di 2 anni, al 1° gennaio 2024, l’entrata in vigore delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall’articolo 5, D.L. 146/2021 (per allineare l’ordinamento nazionale a quello unionale). A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall’ambito Iva, debbano rientrarvi, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.

Articolo 1,

commi 700-703

Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del vetro di Murano

Al fine di favorire l’adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana, è istituito presso il Mise un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.

Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della L. 188/1990, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Con decreto Mise, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Mise un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

I benefìci di cui sopra si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1,

commi 706-707

Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi

Viene prorogato al 31 marzo 2022:

– l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;

– le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

– le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 1,

comma 711

Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell’esercizio non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Articolo 1,

comma 713

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.

Articolo 1,

comma 714

Fondo Venture Capital

Intervenendo sull’articolo 18-quater, comma 2, D.L. 34/2019, viene estesa l’area di intervento del Fondo Venture Capital anche alle start up, ivi incluse quelle innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e in pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital.

Inoltre, introducendo il nuovo comma 2-bis, si prevede che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate avvalendosi di CDP.

Articolo 1,

comma 718

Regime speciale società di investimento immobiliare quotate

Viene ampliato l’ambito di applicazione del regime speciale previsto dall’articolo 1, comma 125, L. 296/2006, in presenza di opzione congiunta, anche alle Spa, Sapa e Srl, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’articolo 2327, cod. civ., non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili; ovvero

2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto Mef 30/2015, il cui patrimonio è investito almeno per l’80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

Si ricorda che il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.

Articolo 1,

commi 720-726

Stretta sui tirocini non curriculari

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il Governo e le Regioni concluderanno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) comporta, a carico del trasgressore, l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. 689/1981.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1, L. 92/2012, che riguardavano i tirocini formativi e di orientamento.

Articolo 1,

comma 730

Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro

Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all’edilizia economica popolare di cui al Titolo III della L. 865/1971, si intende riferito, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

Articolo 1,

comma 737

Credito d’imposta per le spese relative alla fruizione dell’attività fisica adattata

È introdotto un credito di imposta a valere sull’Irpef, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro, per fruire di attività fisica adattata. Le modalità saranno previste con decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Articolo 1,

comma 743

Imu ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione

Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, è ridotta al 37,5%.

A tal fine, il fondo di è incrementato di 3 milioni di euro.

Articolo 1,

comma 746

Fondo per la crescita sostenibile

Viene novellato l’articolo 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012 prevedendo la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

Articolo 1,

comma 763

Misure fiscali a sostegno della ricerca

Attraverso le modifiche all’articolo 5, D.L. 34/2019, viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli.

In particolare, il nuovo comma 5-ter, prevede che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44, D.L. 78/2010, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter previo versamento di:

a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione.

Articolo 1,

comma 764

Xylella fastidiosa e reimpianti

Viene introdotto il comma 1-bis, all’articolo 8-ter, D.L. 27/2019, stabilendo che a seguito dell’estirpazione è consentito procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell’articolo 18, lettera b), Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche e alle procedure valutative, nonché a quanto disposto dall’articolo 3, D.Lgs. luogotenenziale 475/1945.

Articolo 1,

commi 809-811

Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, di cui al comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018. Il contributo si ricorda, ammonta al 60% del costo di riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione, ed è riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2022 un veicolo attraverso l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

Articolo 1,

comma 812

Credito di imposta impianti fotovoltaici

Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Articolo 1,

comma 821

Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti

Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, viene introdotto il nuovo articolo 166-bis, D.Lgs. 152/2006, prevedendo che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’Autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’Autorità competente esprime la propria determinazione entro 120 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata.

Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, R.D. 1775/1933.

Le caratteristiche costruttive degli impianti devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

Articolo 1,

commi 824-825

Fondo pratiche sostenibili

Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.

A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori turistico-alberghiero, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

Con decreto MiTur, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri per l’erogazione dei contributi.

Articolo 1,

commi 826-827

Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati

Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Mipaaf il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 173/1998, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla Regione in cui è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da Regioni limitrofe.

Articolo 1,

commi 831-834

Credito di imposta per l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari

Viene introdotto un credito di imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il credito, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, è individuato nella misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Il credito è richiesto dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), D.Lgs. 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1,

commi 842-843

Contributo per la promozione dei territori locali

Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del Regolamento (UE) 1169/2011 e dei Regolamenti (UE) 1308/2013 e 2019/33, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il MinTur, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.

Articolo 1,

commi 857-858

Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali

È istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022.

Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

A valere sul Fondo, una quota annua pari a 500.000 euro è destinata, per l’anno 2022, a sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO.

Articolo 1,

commi 859-862

Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori

Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l’ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 138, L. 178/2020, è incrementata di;

– 12,75 milioni di euro per l’anno 2022 e

– 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Viene destinata una parte dell’incremento del fondo previsto per il 2022 (7,75 milioni di euro) al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; all’incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api; all’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo, interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), L. 314/2004.

Nell’ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 138, secondo periodo, L. 178/2020, con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica.

Articolo 1,

commi 865-867

Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche

Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

I finanziamenti sono erogati nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 1,

commi 868-869

Fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana

Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Mipaaf 2 fondi denominati, rispettivamente:

– Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023; e

– Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023.

Entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.

Articolo 1,

commi 893-895

Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus

Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l’attacco dell’organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione.

Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus.

Nello stato di previsione del Mipaaf è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del Coraebus undatus mediante convezione con l’Università degli studi di Sassari.

Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo.

Articolo 1,

comma 912

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

Introducendo il nuovo comma 225-bis all’articolo 1, L. 178/2020, in riferimento al credito di imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR, a condizione che tali strumenti vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi, introdotto con L. 178/2020:

– è prorogato il credito d’imposta anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022;

– è previsto che, in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale il credito d’imposta non possa eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e che possa essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Articolo 1,

comma 913

Estensione termine cartelle di pagamento

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.

Articolo 1,

comma 914

Disciplina del microcredito

In merito alla disciplina del microcredito:

– viene elevato a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;

– si permette agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a Srl senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;

– le disposizioni di rango secondario devono individuare una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e nella concessione del microcredito devono essere escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

Articolo 1,

commi 923-924

Sospensione termini società e federazioni sportive

Vengono sospesi, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini relativi:

– ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;

– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;

– ai versamenti dell’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; – ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022.

I pagamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero, sempre a partire da quella data, fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% del totale dovuto, con un’ultima rata per il valore residuo entro il 16 dicembre.

Articolo 1,

commi 927-944

Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista

Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. 1124/1965.

Per libero professionista s’in tende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali.

La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A..

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli interessi, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni.

Articolo 1,

comma 969

Lavoratori fragili

Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps, che siano stati destinatari durante l’anno 2021, in quanto fragili, del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero per i periodi di assenza dal servizio (articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020), laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile, viene riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022, qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia. L’indennità non concorre alla formazione del reddito, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 1,

comma 971

Sostegno per titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale

Al fine di introdurre un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale“, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse stanziate che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento previsto.

Articolo 1,

commi 980-984

Disposizioni in materia di animali da pelliccia

Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di:

– visoni (Mustela viso o Neovison vison);

– volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus);

– cani procione (Nyctereutes procyonoides);

– cincillà (Chinchilla laniger); e

– animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

In deroga al divieto, gli allevamenti autorizzati al 1° gennaio 2022, possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione.

È istituito, per gli anni 2022 e 2023, presso il Mipaaf, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che al 1° gennaio 2022 dispongono ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

Con decreto Mipaaf di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità dell’indennizzo.

Con il medesimo decreto viene regolata l’eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione.

Articolo 1,

commi 985-987

Accise sulla birra

Vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) con particolare riferimento all’accertamento dell’accisa sulla birra per i piccoli birrifici.

Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici) l’aliquota di accisa è ridotta del 50%.

Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:

a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Viene rideterminata l’aliquota di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995:

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

– a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.

Articolo 1,

comma 988

Mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo in presenza di calamità naturali

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135, cod. civ., mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Articolo 1,

comma 1006

Ampliamento esenzioni prestazioni sportive dilettantistiche

Viene modificato l’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, inserendovi, e pertanto escludendoli dalla formazione del reddito fino all’importo di 10.000 euro, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, da 2 enti operanti per lo più nella provincia di Bolzano: la Vss (Federazione delle associazioni sportive della provincia autonoma di Bolzano) e l’Ussa (Unione delle società sportive altoatesine).

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