È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 1 Accollo dei debiti Viene regolamentata la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell’accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante. Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L’accollante è coobbligato in solido per l’imposta e gli interessi. Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.
Articolo 2 Cessazione partite Iva e divieto di compensazione A mezzo dell’inserimento di 3 nuovi commi nell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L’obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata. Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.
Articolo 3, commi 1 e 3 Contrasto alle indebite compensazioni Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, commi 2 e 3 Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, comma 4 Controllo sulle compensazioni a rischio L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Articolo 3, commi 5 e 6 Sanzioni per indebite compensazioni A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: – 5% dell’importi per importi entro i 5.000 euro e – 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.
Articolo 4, commi 1 e 2 Contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi: – di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, – tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di: – articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973; – articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997; – articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998; e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi. A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione “dati anagrafici” del modello F24. Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni. Se a tale data, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente: – non trasmette le deleghe; – dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito. In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione. Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all’estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti: a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b. non risultino: – iscrizioni a ruolo, – accertamenti esecutivi o – avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza). La dichiarazione è rilasciata dall’Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.
Articolo 4, commi 3 e 4 Estensione del regime del reverse charge Iva Viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE.
Articolo 5, commi 1 – 3 Contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici Con decorrenza 1° novembre 2019 è previsto che la nota di ricevimento attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in carico dal destinatario. Viene, inoltre, previsto che nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico. Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2020, che anche il destinatario rispetti i requisiti di onorabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, prevedendo, inoltre, che tali soggetti, una volta ricevuti i prodotti sfusi in regime sospensivo, li trasferiscano nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto. Viene ridotto il limite di capacità dei depositi per uso provato, agricolo e industriale che passa da 25 metri cubi a 10 metri cubi, nonché quella prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, che pasa da 10 a 5 metri cubi.
Articolo 6, comma 1, lettere a) e b) Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti Dal 2018 l’estrazione di carburanti da un deposito è subordinata al versamento dell’Iva senza possibilità di compensazione. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto che la deroga relativa al versamento anticipato dell’Iva si applica solamente quando il soggetto per il quale i prodotti sono immessi in consumo dal deposito fiscale, rispetti entrambi i criteri previsti dall’articolo 1, comma 940, L. 205/2017, prestando idonea garanzia. Viene introdotto, inoltre, un limite dimensionale del deposito (3.000 metri cubi) al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato.
Articolo 6, comma 1, lettera c) Restrizione all’utilizzo della dichiarazione di intento Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori). In deroga a tale divieto è previsto l’utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.
Articolo 7 Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti Vengono introdotte alcune regole con il preciso fine di contrastare il mancato pagamento dell’accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica.
Articolo 8 Accisa sul gasolio commerciale A decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l’applicazione dell’accisa agevolata di cui al punto 4-bis, Tabella allegata al D.Lgs. 504/1995, per alcune categorie di soggetti che esercitano il trasporto di merci e passeggeri. Al fine di poter fruire di tale accisa ridotta è previsto il rimborso che, deve soggiacere, al limite di 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dai mezzi.
Articolo 9 Contrasto alle frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell’acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell’Iva tramite modello F24 Elide (quindi anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati).
Articolo 10 Estensione sistema INFOIL Con il fine di uniformare il sistema di controllo già esistente per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, viene esteso, con termine ultimo di adeguamento il 30 giugno 2020, il c.d. sistema INFOIL anche agli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché a quelli aventi una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc, limitatamente a determinati carburanti per autotrazione.
Articolo 10-bis Estensione del ravvedimento operoso Per effetto dell’abrogazione del comma 1-bis nell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l’istituto del ravvedimento operoso “lungo” (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.
Articolo 11 Obbligo del documento amministrativo semplificato telematico Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.
Articolo 12 Trasmissione telematica quantitativi energia elettrica e gas naturale Al fine di contrastare le frodi, è dato tempo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, per individuare termini e modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica dei dati relativi al trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale.
Articolo 13 Tassazione trust estero Viene prevista la tassazione quali redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, i redditi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Viene, inoltre, previsto, introducendo il comma 4-ter nell’articolo 45, Tuir che, nel caso in cui non sia possibile distinguere, nelle attribuzioni di trust esteri, tra redditi e patrimonio, si considera reddito l’intero ammontare percepito.
Articolo 13-bis Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio Vengono previste nuove regole per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi 100-114, L. 232/2016, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Viene, in particolare previsto che in tali piani devono prevedere che in ogni anno solare di durata, per almeno 2/3 dell’anno, le somme o i valori destinati al piano siano investiti almeno per il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia. La quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati a almeno un 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle di cui sopra.
Articolo 13-ter, comma 1 Anticipazione regime lavoratori impatriati Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso. si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.
Articolo 14 Utilizzo dei file delle FE Viene introdotta la possibilità di utilizzo, a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell’Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Si tratta di tutti i dati, compreso quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-quater dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che per la FE e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle FE relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell’articolo 29, L. 124/2007 con cui è previsto che un apposito regolamento definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi.
Articolo 15, comma 1 FE e Sts Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall’esistenza dell’obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Si ricorda, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti interessati all’obbligo di invio dei dati già a decorrere dal 2019 e che, con provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 l’Agenzia ha provveduto a recepire le suddette modifiche.
Articolo 15, comma 2 Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all’invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.
Articolo 16 Arrivano le precompilate Iva e l’esterometro diviene trimestrale In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Non è chiaro se tale maggiore periodicità possa interessare già l’ultimo trimestre del 2019, ovvero decolli dal prossimo 2020.
Articolo 16-bis, commi 1 e 2 Dichiarazione dei redditi tramite Caf e/o sostituti Le modifiche sotto descritte troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per effetto delle modifiche apportare all’articolo 13, comma 1, D.M. 164/1999, i titolari di redditi di lavoro dipendente possono presentare la relativa dichiarazione nonché la scheda per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, alternativamente al proprio sostituto di imposta o a un Caf. È previsto che i dipendenti con contratto a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono assolvere ai relativi adempienti utilizzando un Caf o un sostituto di imposta a condizione che il contratto duri dal mese di presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo e a condizione che siano noti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Infine, per effetto dell’abrogazione del comma 3, viene eliminata la possibilità di poter dichiarare i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, tramite Caf. I Caf devono conservare le schede relative alla scelta della destinazione del 2, 5 e 8 per mille dei contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. I termini per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni, per la consegna al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione e per la trasmissione in via telematica della dichiarazione diventano: – 15 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; – 29 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 20 giugno; – 23 luglio in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 21 giugno e il 15 luglio; – 15 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 16 luglio e il 31 agosto; – 30 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 30 settembre. Per quanto attiene le operazioni di conguaglio viene previsto che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese seguente a quello di ricevimento da parte del sostituto del prospetto. Tali somme sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione su cui effettuare il conguaglio è insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. Gli enti che erogano pensioni effettuano il conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione dei dati del prospetto di liquidazione. Da ultimo, viene anticipato al 16 marzo il termine ultimo per la consegna agli interessati e l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle relative certificazioni eliminando il doppio termine della consegna cartacea e dell’invio telematico.
Articolo 16-bis, comma 3 Termine trasmissione oneri e spese A decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente, delle spese sanitarie rimborsate e delle spese individuate da DD.MM., scade il 16 marzo.
Articolo 17 Imposta di bollo sulle FE Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.
Articolo 18 Limiti all’utilizzo del contante Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure: – dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; – a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.
Articoli 19 e 20 Lotteria nazionale degli scontrini Viene posticipata al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all’esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate; l’esercente provvederà alla trasmissione dei dati. Viene prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica. Se, al momento dell’acquisto, l’esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.
Articolo 21 Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto Viene introdotto il nuovo comma 5-bis nell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 633/1972, e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse.
Articolo 22 Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni. L’agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis. Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.
Articoli 24-31 Disposizioni relativi al settore dei giochi Si tratta di disposizioni particolari, cui si rinvia, che attengono la proroga delle gare scommesse e Bingo, il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, l’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento dal 10 febbraio 2020, l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, il potenziamento dei controlli in materia di giochi, le conseguenze in caso di omesso versamento dell’imposta unica.
Articolo 32 Iva scuole guida Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l’articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l’esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario. A tal fine, non si considera tale l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell’esenzione gli insegnamenti per le altri patenti in quanto preordinate all’esercizio di un’attività professionale. Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all’entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020. Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l’obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.
Articolo 32-bis La cessione di piattaforma non è più un’esportazione Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 4, comma 2, L. 28/1997, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-291/18, non si considerano più cessioni all’esportazione, in quanto ricomprese nella nozione di cessione di navi destinate all’esercizio di attività commerciali, le operazioni relative alle piattaforme. Inoltre, viene precisato che le norme previste dal medesimo articolo 4, non si rendono applicabili alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.
Articolo 32-ter Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la protezione dell’igiene femminile A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l’aliquota Iva ridotta al 5%.
Articolo 32-quater Fiscalità società semplici Viene modificato il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Ne deriva che il regime fiscale applicabile segue la natura giuridica dei soci stessi: – dividendi imputabili ai soggetti Ires, tenuti all’applicazione dell’articolo 89, Tuir, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; – dividendi imputabili a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59, Tuir, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti; – dividendi imputabili alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65, Tuir) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26% ex articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata dalle società e dagli enti Ires residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26% alle medesime condizioni.
Articolo 32-quinquies Esenti Iva i contributi per le opere di urbanizzazione in Provincia di Bolzano Viene introdotta l’esenzione Iva per i contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata.
Articolo 33 Versamenti territorio eventi sismici di Catania Viene previsto che i versamenti sospesi in ragione degli eventi sismici verificatisi nel territorio di Catania, devono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione nel termine del 16 gennaio 2020 o, in alternativa, a decorrere dalla medesima data in un numero massimo di 18 rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese. Tutti gli altri versamenti diversi da quelli non effettuati in forza della sospensione, devono essere eseguiti entro il mese di gennaio 2020.
Articolo 34 Compartecipazione dei Comuni alle entrate dalla lotta all’evasione Estesa, sino al 2021, la possibilità dei Comuni di ricevere il 100% della maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle entrate a seguito di segnalazioni qualificate provenienti dai medesimi enti.
Articolo 35 Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi Viene previsto che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall’articolo 96, comma 8, lettera a), Tuir, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Articolo 36 Cumulo conto energia e Tremonti ambientale Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell’agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabile con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019. La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti. In sede di conversione è stato previsto che se il contribuente procede al versamento, il GSE non applica la decurtazione degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate di cui all’articolo 42, D.Lgs. 28/2011 e tiene conto della disciplina del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
Articolo 37, comma 1 Riapertura rottamazione Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle, posticipando l’originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.
Articolo 37, comma 1-bis Estensione utilizzo compensazione sui carichi La possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, viene estesa al 2019 e al 2020.
Articolo 37, comma 1-ter e 1-quater Rimodulazione interessi sui versamenti Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13, D.L. 557/1993 e dalle norme in tema di riscossione di imposte indirette (L. 29/1961), è determinato possibilmente in una misura unica, inferiore a quella vigente: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, essa è compresa nell’intervallo tra lo 0,1 e il 3%. Con decreto Mef, saranno individuate misure differenziate per i seguenti interessi: – cui all’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, ovvero per i pagamenti rateali dei tributi; – per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, nonché gli interessi di mora, di quelli dovuti nel caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate (articoli 20 e 21, 30, 39 e 44, D.P.R. 602/1973); e – nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente (articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 218/1997).
Articolo 38 Imposta immobiliare piattaforme marine A decorrere dal 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2, Codice della Navigazione. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 a cui si applica un’aliquota pari al 10,6 per mille.
Articolo 38-ter Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.
Articolo 39, comma 1, lettere a) – p) Modifiche reati penali tributari Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti A mezzo delle modifiche apportate all’articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato. Dichiarazione infedele Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Omessa dichiarazione Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all’articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l’importo di 50.000 dell’imposta evasa. Emissione fatture per operazioni inesistenti La reclusione prevista dall’articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro. Occultamento o distruzione di documenti contabili L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
Articolo 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis Casi particolari di confisca Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l’applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-bis, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati: – nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; – nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro; – nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l’importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro; – nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; – nel caso di falsità in transazione fiscale, l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.
Articolo 39, comma 1, lettera q-bis Casi di non punibilità Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Articolo 39, comma 2 Reati societari e sanzioni pecuniarie per l’ente Viene introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001, con cui è previsto che, in ipotesi di: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;delitto di emissione di fatture false, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;delitto di emissione di fatture false, per importi fino a 100.000, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si rammenta che l’importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo 41, comma 1 Fondi di garanzia pmi Per l’anno 2019, il fondo di garanzia pmi viene finanziato con 670 milioni di euro.
Articolo 41, comma 2 Fondo a favore dell’agricoltura Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, viene prevista la gratuità delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell’agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l’intelligenza artificiale e l’internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2019.
Articolo 41-bis Rinegoziazione del muto sulla prima casa da parte del contribuente già esecutato Se una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, ha avviato o è intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare con oggetto la prima casa di abitazione del debitore, quest’ultimo può richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo, al ricorrere di determinate condizioni.
Articolo 46, comma 1 Addizionale regionale Viene rinviata al 2021 l’adozione del D.P.C.M. con cui rideterminare l’addizionale Irpef in riferimento all’anno precedente.
Articolo 46, comma 1-bis Imposta di soggiorno Viene previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro). I predetti Comuni sono individuati con decreto Mibact, di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data del 25 dicembre 2019.
Articolo 51, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater Acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche da parte del PRA Viene introdotta la previsione per cui al sistema informativo del PRA siano acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, ai sensi dell’articolo 5, D.L. 953/1982. L’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome fanno simultaneamente confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo. L’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, previa apposito disciplinare, del soggetto gestore del PRA (quindi l’Aci).
Articolo 52 Incentivo all’acquisto dei dispositivi antiabbandono Con il nuovo comma 1-bis, introdotto nel l’articolo 3, L. 117/2018, viene prevista la possibilità di poter fruire – anche sotto forma di contributo – dell’agevolazione relativa all’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Articolo 53 Incentivi all’autotrasporto Vengono stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020 e che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009. Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.
Articolo 53-bis Incentivi per i veicoli elettrici e ibridi utilizzati dai disabili A mezzo della modifica apportata al n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota super-ridotta al 4% anche alle cessioni di veicoli con motore ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, nei confronti dei soggetti diversamente abili o dei loro familiari, nonché le prestazioni di servizi resi dalle officine per adattare tali veicoli. L’agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza. Infine, per i suddetti veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari è prevista l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi di cui all’articolo 8, comma 4, L. 449/1997.
Articolo 57, comma 2-quinquiesdecies Esenzione Ires per le unioni di Comuni Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 74, Tuir, le unioni di Comuni non sono soggette Ires per le entrate di carattere commerciale.
Articolo 57-ter Revisori enti locali Viene modificata la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali novellando il comma 25 dell’articolo 16, D.L. 138/2011. Viene previsto che l’elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali è articolato su base provinciale e non più regionale. Viene, inoltre, introdotta una disposizione di deroga per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario. La deroga prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al D.M. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento.
Articolo 58 Modifiche ai versamenti Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Articolo 58-quater Disciplina fiscale Accademia dei Lincei Viene prevista l’esenzione da imposizione oltre che per le attività istituzionali svolte dall’Accademia dei Lincei, anche per quelle strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.
Articolo 58-quinquies Tari per gli studi professionali Intervenendo sull’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della Tari) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.
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