L’articolo 2, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) modifica la disciplina della “mini Ires” introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio con effetto dal periodo d’imposta 2019; la nuova previsione rende (in parte) più agevole il calcolo dell’agevolazione, svincolando il beneficio dalla necessità di effettuare investimenti in beni strumentali o tramite incremento della forza lavoro.

La Mini Ires

L’agevolazione sulla tassazione del reddito d’impresa prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – Tuir, D.P.R. 917/1986 (quindi, le società di capitali ma anche gli enti non commerciali); il vantaggio viene calcolato solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

L’agevolazione opera nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo (quindi, nella maggior parte dei casi, tale parametro di confronto sarà il 31 dicembre 2018).

In altre parole si devono verificare simultaneamente 2 presupposti:

  • nel periodo d’imposta deve essere stato accantonato un utile a riserva;
  • inoltre deve esservi stato un incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018.

Quindi, ad esempio, se l’utile accantonato a riserva fosse 100 e l’incremento del patrimonio netto fosse 80 (ad esempio perché i soci hanno deliberato la distribuzione di riserve), il vantaggio andrebbe calcolato su 80.

L’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili, che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo; questo consente di salvaguardare l’agevolazione, riportandola al futuro, quando il reddito imponibile dell’anno fosse inferiore a quello potenzialmente agevolabile (ad esempio, per il fatto che possano essere state utilizzate in compensazione perdite fiscali pregresse).

Il vantaggio si ottiene applicando al reddito dichiarato corrispondente all’utile accantonato (come in precedenza individuato), un’aliquota inferiore rispetto all’ordinaria aliquota Ires (attualmente pari al 24%). Tale riduzione di aliquota di prelievo aumenta progressivamente nei prossimi anni, per andare a regime nel 2023.

Anno Riduzione aliquota Aliquota applicabile al reddito agevolato
2019 1,5% 22,5%
2020 2,5% 21,5%
2021 3% 21%
2022 3,5% 20,5%
dal 2023 4% 20%

È inoltre previsto che la presente agevolazione si applichi anche a:

  • società che aderiscono al consolidato fiscale;
  • Srl che abbiano optato per la trasparenza fiscale (il vantaggio sarà beneficiato da ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione nella società);
  • imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria.

Per le regole attuative del presente istituto dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; detto decreto è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button