Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale (D.L. 148/2017) collegato alla Legge di Stabilità 2018 è stato previsto lo slittamento delle prime 2 scadenze di versamento della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016: tutti coloro che hanno ottenuto la rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e non hanno provveduto al versamento degli importi dovuti relativi alla prima (o unica) rata di luglio e alla seconda rata di settembre possono evitare di decadere dal beneficio della definizione agevolata mediante il versamento delle due rate scadute entro il nuovo termine del 30 novembre 2017 (che coincide con il versamento anche della terza rata). Possono, inoltre, accedere alla definizione agevolata dei ruoli anche coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere. È stata, inoltre, introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

 

La nuova scadenza per il pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento affidate all’Agente delle entrate della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 inerenti imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia ai fini della riscossione). La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha permesso al contribuente di richiedere se pagare quanto dovuto:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
  • in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.

Il termine di pagamento dell’unica rata scaduta al 31 luglio 2017, ovvero della prima e seconda rata scadute il 31 luglio 2017 e il 30 settembre 2017 sono prorogati alla nuova scadenza del 30 novembre 2017. Pertanto, il contribuente che non ha provveduto al pagamento di tali importi ha l’ultima possibilità di:

  • definire in via agevolata le cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la definizione agevolata mediante il pagamento in unica soluzione di quanto era originariamente dovuto entro la scadenza del 31 luglio 2017, versando lo stesso importo entro la nuova scadenza del 30 novembre 2017;
  • essere riammesso al piano originario di rateazione al fine della definizione agevolata delle cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la rottamazione mediante versamento rateale, provvedendo al pagamento di quanto ad oggi non versato entro il 30 novembre 2017, termine entro il quale va pagata anche la terza rata.

È possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati originariamente.

 

La nuova richiesta di adesione per i carichi rateizzati non ammessi

Secondo la Relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017 i contribuenti che si sono visti rigettare le istanze di definizione agevolata presentate in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016 sono più di 53.000 (si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016). La riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:

  • presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA-R entro il 31 dicembre 2017;
  • versino entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l’importo complessivo verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018);
  • provvedano al versamento dei ruoli “rottamati” in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in 2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).

 

La adesione alla c.d. “Rottamazione-bis

L’articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per aderire è necessario inviare una istanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando l’apposito modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell’importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’Agente della riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA-2017 viene richiesto:

  • se effettuare il pagamento dell’importo “rottamato” in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;
  • di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.

 

Si segnala alla gentile Clientela che per quanto attiene la data di affidamento dei carichi all’Agente della riscossione, è possibile che in fase di conversione in legge del D.L. n.148/2017, il termine del 30 settembre 2017 venga portato in avanti e fissato in data successiva.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button