L’articolo 2, D.L. 99/2021 ha prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, atti emessi dagli enti locali, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

I pagamenti dovuti riferiti al periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021, fatta salva la possibilità di chiedere la dilazione del ruolo ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.

La presenza di un piano di dilazione alla data dell’8 marzo 2020

I contribuenti che, in presenza di rate da dilazione dei ruoli, non hanno provveduto al versamento delle rate mensili già dal mese di marzo 2020, in quanto sospese, si trovano nella condizione di dovere versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 un numero considerevole di rate.

In caso di difficoltà a corrispondere tutte le rate sospese entro la scadenza del 30 settembre 2021, per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che si verificherebbe nel caso di 10 rate (anche non consecutive) non versate, è sufficiente effettuare il versamento di un numero di rate affinché il piano di rateazione in essere non presenti più di 9 rate anche non consecutive scadute alla data del 1° ottobre 2021.

Si segnala alla gentile Clientela che per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 è previsto che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo sia di importo superiore a 100.000 euro, in deroga alla soglia di 60.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973.

Il termine di sospensione delle notifiche, dei pignoramenti e delle verifiche di inadempienza

Le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, sono riprese dallo scorso 1° settembre 2021.

Anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, sono ripresi dallo scorso 1° settembre 2021. Trattasi degli obblighi imposti al soggetto terzo debitore di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agenzia delle entrate Riscossione fino alla concorrenza del debito.

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica non hanno verificato, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973). Dal 1° settembre 2021 sono riprese anche queste verifiche di eventuale inadempienza.

La sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione

Sul sito web dell’Agenzia delle entrate Riscossione, al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/,

è presente una sezione dedicata alle misure introdotte in tema di:

  • pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento;

  • sospensione attività di notifica e pignoramenti;

  • definizione agevolata;

  • pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le faq e il vademecum consultabili sono aggiornati alle ultime novità normative.

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