È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato. A seguire si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 1 Torna il super ammortamento

Per gli investimenti, effettuati da imprese e esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

Articolo 2 Revisione mini Ires

Viene integralmente riscritta, a mezzo dell’abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta:

– dell’,1,5% per il 2019;

– del 2,5% per il 2020;

– del 3% per il 2021;

– del 3,5% per il 2022 e

– del 4% a decorrere dal 2023.

Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della mini Ires:

– si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

– l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

È previsto che per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

In caso di adesione al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90 giorni.

Articolo 3 Deducibilità Imu

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap) di impresa e di lavoro autonomo nella seguente misura:

– 2019 per il 50%;

– 2020 e 2021 per il 60%;

– 2022 per il 70% e

– dal 2023 integralmente.

Articolo 3-bis, commi 1 e 2 Cedolare secca

Viene abrogato l’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. In parallelo vengono abrogate anche le connesse sanzioni previste in caso di inadempimento.

Articolo 3-bis, comma 3 Soppressione modelli cartacei gratuiti Redditi

Viene eliminata la distribuzione gratuita dei modelli cartacei per la dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Articolo 3-ter Dichiarazione Imu e Tasi

Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.

Articolo 3-quater Agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato

Ai fini della fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi, per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, viene meno l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 3-quinquies Canoni non percepiti

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.

Articolo 3-sexies Premi Inail

Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi Inail, già previsti per il triennio 2019-2021, a decorrere dal 2023.

Articolo 4 Patent box

A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni.

Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative.

I soggetti che optano per tale modalità, ripartiranno la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap.

Viene prevista la non applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il contribuente abbia determinato direttamente l’agevolazione senza azionare il ruling, a condizione che nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione prevista nell’emanando provvedimento, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Ai sensi del comma 5, è possibile applicare tali disposizioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa purché sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di attivazione del ruling a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura. In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap.

Articolo 4-bis, comma 1 Semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni

Con l’introduzione nell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 del nuovo comma 3-bis, viene previsto che in sede di controlli formali delle dichiarazioni, non possono più essere richiesti i documenti relativi a informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Articolo 4-bis, comma 2 Rinvio termini presentazione dichiarazioni

Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (Irpef, Ires e Irap).

Articolo 4-ter Trasmissione cumulativa dichiarazioni

Viene previsto che l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere è una grave irregolarità che determina la revoca dell’abilitazione all’invio.

Viene, inoltre, prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere. L’intermediario rilascia, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo che può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L’impegno è conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

Articolo 4-quater Versamenti unitari

I commi 1 e 2 estendono, con applicazione a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1° gennaio 2020, l’utilizzo del modello F24 anche alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche.

Il comma 3 prevede l’utilizzo del modello F24, in sostituzione del bollettino postale, per alcuni enti pubblici, in riferimento all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef.

Il comma 4 prevede il versamento cumulativo dell’addizionale comunale Irpef da parte dei sostituti d’imposta per tutti i Comuni di riferimento. Con decreto Mef, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative.

Articolo 4-quinquies Isa

Introducendo il nuovo comma 4-bis nell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, viene previsto che i contribuenti non devono dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M..

Articolo 4-sexies Validità dati DSU

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) hanno validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.

Articolo 4-septies Disponibilità modelli dichiarativi

Viene previsto che l’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per il relativo adempimento.

Articolo 4-octies Obbligo di contraddittorio preventivo 

A decorrere dal 1° luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio ante emissione di avviso di accertamento.

Il nuovo articolo 5-ter, comma 1, D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l’ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Ai sensi del comma 5, il mancato avvio del contradditorio comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione dello stesso, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Sono esclusi dal procedimento dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Inoltre, il comma 4 stabilisce un’ulteriore deroga nei casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

Sempre l’articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, al comma 3 stabilisce che in caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

In parallelo, viene introdotta, con il nuovo comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. 218/1997 una deroga agli ordinari termini di decadenza per la notificazione dell’accertamento, ma a condizione che l’avviso sia preceduto o da un invito al contraddittorio o da un’istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.

Articolo 4-nonies Difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Con norma di interpretazione autentica, viene stabilito che l’articolo 1, comma 8, D.L. 1983/2016, de ve essere letto nel senso che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 4-decies Ravvedimento parziale

Con norma di interpretazione autentica, concretizzata con l’inserimento dell’articolo 13-bis, D.Lgs. 472/1997, viene previsto che il precedente articolo 13, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, deve essere letto nel senso che l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

Articolo 5, commi 1 e 2 Lavoratori impatriati

In sede di conversione è stata modificata ulteriormente, con decorrenza 2020, la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se:

1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodo di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio;

2. il lavoro è prestato prevalentemente in Italia.

Viene, inoltre, esteso l’ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un’attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il regime agevolato è esteso di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi:

– lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

– lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale di tipo in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

I cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente.

Inoltre, il regime si rende applicabile anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente, in riferimento ad atti impositivi notificati ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973.

In sede di conversione, sono stati introdotti i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, prevedendo, da un lato l’estensione dell’agevolazione, in misura pari al 50%, per gli sportivi professionisti impatriati e, dall’altro che a detti soggetti non si rende applicabile la maggiorazione relativa al Mezzogiorno e nemmeno quella prevista in caso di più figli a carico. Viene previsto, infine, che il regime agevolato degli sportivi professionisti è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile.

Anche il nuovo regime soggiace alle regole previste per i de minimis.

Articolo 5, commi 4 e 5 Rientro ricercatori

Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i de minimis, il regime di favore di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia.

Il regime, che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche:

– possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;

– residenza non occasionale all’estero;

– svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all’estero, per almeno un biennio.

Le modifiche prevedono l’estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso si è ulteriormente esteso nei seguenti casi:

– nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d’imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,

– docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;

– docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 12 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno a decorrere dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Inoltre, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

In sede di conversione, è stato previsto che le suddette agevolazioni si rendono applicabili anche per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e quindi non solo a quelli di tipo A.

Articolo 5-bis Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno

Vengono apportate alcune modifiche al regime agevolativo di cui al nuovo articolo 24-ter, Tuir, introdotto con la Legge di bilancio per il 2019, previsto peri i titolari di redditi da pensione estera che si trasferiscono la propria residenza nei piccoli Comuni del Mezzogiorno.

In particolare, vengono esclusioni i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione.

Viene, inoltre, allungato da 5 a 9 periodi di imposta la validità dell’opzione che diviene valida anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.

Fero restando che l’opzione è revocabile e che nel caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti, viene previsto, in sede di conversione, che pur rimanendo fermo che gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, è  possibile sanare l’irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell’opzione, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno individuate le modalità applicative.

Articolo 5-ter Progetti di innovazione sociale

Sono esentate da imposizione fiscale, limitatamente all’anno 2019, le somme, configurate quali “contributi in natura”, che il Miur ha erogato ed erogherà nell’ambito della gestione dell’Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, “Progetti di innovazione sociale“.

Articoli 6 e 6-bis Regime dei forfettari

Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973.

Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l’obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. flat tax.

In sede di conversione è stata conferita efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Sempre in sede di conversione, viene previsto che gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti, che vogliono accedere al suddetto regime, non includono i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Articolo 7 Recupero edilizio

Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, anche nel caso di operazioni ex articolo 10, D.P.R. 633/1972, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, nonché interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001.

L’agevolazione si applica all’ulteriore condizione che si proceda all’alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.

Da ultimo viene chiarito che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

Articolo 7-bis Esenzione Tasi

Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene introdotta l’esenzione dal tributo locale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.

Articolo 7-ter Sostegno alle pmi settore edile

Viene introdotta la possibilità, per le pmi operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, di accedere alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le pmi, anche quando siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come “inadempienze probabili” (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.

Articoli 8 e 10, comma 2 e 3 Sisma bonus

Viene estesa la detrazione dell’agevolazione c.d. sisma bonus anche alle zone a rischio sismico 2 e 3.

Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:

– sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati

– rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.

In sede di conversione viene modificato il comma 1-octies dell’articolo 16, L. 63/2013, prevedendo che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la possibilità di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità applicative.

Articolo 9 Disciplina fiscale strumenti finanziari convertibili

Viene previsto che i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap.

Tale previsione si applica agli strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:

a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato;

b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;

c) l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;

d) nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;

e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;

f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’emittente;

g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;

h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente dall’emittente;

i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:

1) liquidazione della società;

2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;

l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;

2) gli strumenti siano convertiti in azioni;

3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli

di cui ai precedenti 2 punti.

Per poter applicare l’esenzione è necessario che gli emittenti indichino di aver emesso tali strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che 1 non concorrono al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis, L. 212/2000.

Articolo 10, commi 1, 3 e 3-ter Detrazione risparmio energetico

Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:

– sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati

– rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.

Con decorrenza 30 giugno 2019, viene prevista la possibilità di cessione del credito anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.

Articolo 10-bis Incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli non inquinanti

Viene estesa la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza.

Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

Articolo 11 Bonus aggregazioni

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizioni che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all’operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini dell’agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.

La società risultante dall’aggregazione, che nei primi 4 periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l’Ires e Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 11-bis Modifiche al regime del c.d. realizzo controllato

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 177, Tuir, viene estesa l’applicazione del regime di c.d. realizzo controllato alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo.

Ai fini dell’applicazione del suddetto regime, tuttavia, è necessario che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

–  le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, Tuir, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;

– le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La condizione dell’ininterrotto possesso richiesta ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir è estesa fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con il regime suddetto.

Articolo 12 Fatturazione elettronica

Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolati con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.

Articolo 12-bis Luci votive

Con decorrenza 1° gennaio 2019, vengono considerate “commercio al minuto” a fini Iva anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Articolo 12-ter Termine emissione fattura

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi.

Articolo 12-quater Modificati i termini dell’ultima LIPE

Sostituendo il comma 1 dell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, viene modificato il termine di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il IV trimestre che può essere fatto contestualmente alla dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).

Articolo 12- quinquies, comma 1 Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Articolo 12- quinquies, comma 2 Lotteria degli scontrini

Viene modificata la c.d. lotteria degli scontrini disponendo un innalzamento della probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini, se le transazioni sono effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. In particolare, viene elevata la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Articolo 12-quinquies, comma 3 Proroga scadenza versamenti

Slitta al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

Articolo 12-sexies Cedibilità crediti Iva trimestrali

Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 12-septies Lettera di intento

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997.

Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle entrate individua le modalità operative.

Articolo 12–octies Contabilità in forma meccanizzata

Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici l’obbligo di stampa solo all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente.

Articolo 12-novies Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al SdI, l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI. A tal fine, nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.

Articolo 13 Vendite con piattaforme digitali

Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore:

– denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica;

– numero totale delle unità vendute in Italia;

– a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio.

Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.

Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all’invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 13-bis Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcoolici

Torna l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.

Articolo 13-ter Pagamento o deposito dei diritti doganali

Tramite la sostituzione dell’articolo 77, D.P.R. 43/1973, viene introdotta la possibilità di procedere all’assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed elettronici. Ne deriva che l’assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità:

– carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile

– bonifico bancario;

–  accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;

–  contanti per un importo non superiore a 300 euro; e

– assegni circolari.

Articolo 13-quater Locazioni brevi e attività ricettive

Viene previsto che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

Viene, inoltre, istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Articolo 14 Associazioni assistenziali

A mezzo della modifica apportata all’articolo 148, comma 3, Tuir, viene ridefinito il perimetro soggettivo dell’agevolazione consistente nell’esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente “non commerciali”.

In particolare, sono destinatarie dell’agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. Viene chiarito che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del codice del Terzo settore.

Per effetto della nuova formulazione dell’articolo 89, D.Lgs. 117/2017, restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 148, Tuir, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Articolo 15 Definizione agevolata tributi locali

Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 – 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto sul proprio sito internet.

Il provvedimento stabilisce:

– numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

– modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

– termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

– termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Articolo 15-bis Efficacia deliberazioni regolamentari e tariffarie tributi locali

A decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Mef esclusivamente per via telematica.

Per le Provincie e le città metropolitane l’obbligo decorre dal periodo di imposta 2021.

Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche tecniche.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale Irpef, dall’Imu e Tasi, acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Articolo 15-ter Contrasto all’evasione dei tributi locali

Viene introdotta, al fine di contrastare l’evasione, la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

Articolo 16 Credito di imposta distributori di carburante

Viene precisato che il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, valgono con riferimento alle cessioni di carburanti vale in riferimento alle cessioni effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Articolo 16-bis Riapertura rottamazione e saldo-stralcio

Vengono riparti i termini di adesione a:

– rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

– saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il nuovo termine per aderire scade al 31 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la riapertura della cd. rottamazione – ter, viene previsto che:

– la dichiarazione resa può essere integrata entro il 31 luglio 2019;

– il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

– entro il 31 ottobre 2019 verrà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

– al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;

– i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Per quanto riguarda la riapertura del c.d. saldo-stralcio, viene stabilito che la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019 e, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari.

Infine, con il comma 3, è previsto che le previsioni di cui sopra:

– si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente al 30 giugno 2019;

– non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell’articolo 5, D.L. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’Iva sulle importazioni.

Articolo 16-ter Imu società agricole

Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell’Imu viene equipara la società agricola agli Iap e ai coltivatori diretti, con conseguente fruibilità delle previste agevolazioni fiscali.

Articolo 16-quinquies, comma 1 Definizione carichi previdenziali

La definizione dei carichi fiscali e contributi viene subordinata a una delibera delle casse, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17, comma 1 Garanzie sviluppo media impresa

Viene istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.

Articolo 18, commi 3-6 Fondo di garanzia pmi

Viene previsto che la garanzia del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

A tal fine:

– per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

– per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

Con decreto Mise sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti, la misura massima della garanzia concedibile.

Articolo 20 Sabatini ter

Vengono introdotte le seguenti novità:

– l’importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;

– soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi;

– l’erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;

– viene innalzato l’importo massimo del finanziamento a 4 milioni di euro;

– è prevista l’erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.

Articolo 21 Sostegno alla capitalizzazione

Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013.

A tal fine è richiesto l’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

– 5% per le micro e piccole imprese;

– 3,575% per le medie imprese.

Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.

Articolo 22 Pagamenti tra imprese

Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 7-ter nel D.Lgs. 231/2002, a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale deve essere data evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Nel bilancio sociale devono essere indicate anche le politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Articolo 26 Incentivazione economia circolare

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto Mise sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, D.P.R. 581/1995;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate in Italia;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili compresi tra i 500 mila euro e i 2 milioni;

c) durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.

Le agevolazioni consistono in:

– finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

– contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Articolo 26-bis Credito di imposta rifiuti e imballaggi

Al fine di incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato viene introdotta la possibilità per all’impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre 1 mese dall’acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l’impresa venditrice fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Con D.M. da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni attuative.

Articolo 26-ter Agevolazioni per l’utilizzo di prodotti di riciclo

Viene introdotto, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale.

Agli acquirenti dei beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita.

Articolo 27 Società di investimento semplice

Vengono introdotte le c.d. Sis (società di investimento semplice) aventi le seguenti caratteristiche:

1. il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2. ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;

3. non ricorre alla leva finanziaria;

4. dispone di un capitale sociale di almeno 50mila euro.

Articolo 29 Imprese a tasso zero

Viene modificata la disciplina agevolativa di cui al D.Lgs. 185/2000 prevedendo che per le imprese costituite da almeno 3 anni ma da meno di 5, il mutuo agevolato può andare a coprire il 90% delle spese ammesse.

Articolo 32, commi 7-10 Voucher alle start up innovative

Alle start-up innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021.

Il voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale.

Con decreto Mise di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 3I.

Articolo 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche

A partire dall’esercizio finanziario 2018:

– associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;

– associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

– associazioni, Onlus e fondazioni;

– cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Articolo 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Ets

Vengono esclusi dall’applicazione della disciplina anticorruzione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale. Nelle more della attivazione di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101, comma 3, Cts “ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.

Il riferimento agli enti del terzo settore sembra escludere, invece, dall’esonero di detti obblighi le associazioni sportive dilettantistiche.

Attraverso l’introduzione del comma 4-bis in sede di conversione, viene prevista la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017.

Viene, inoltre, differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall’articolo 17, comma 3, D.Lgs. n.112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l’adeguamento il 20 gennaio 2019.

Articolo 44-bis Incentivi aggregazioni al Sud

Per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno è prevista la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Articolo 49 Credito di imposta partecipazione fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali e nazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.

Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60mila euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis.

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:

– le tipologie di spese ammesse al beneficio;

– le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

– l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

– le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Articolo 49-bis Incentivi assunzioni giovani

A decorrere dal periodo di imposta 2021, viene introdotto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Le erogazioni devono avere un importo non inferiore a 10.000 euro.

Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità attuative.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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