La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, comma 2

Fondo per la riforma del sistema fiscale

Viene, con il fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Mef, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Articolo 1, comma 8

Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato

A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 gennaio 2020, si è corretto il contenuto del comma 8, relativo all’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati prevista dall’articolo 2, D.L. 3/2020, intervento volto a precisare correttamente la proroga della misura anche per il 2021.

Pertanto, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetti, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro;

la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Articolo 1, comma 9

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 7, L. 160/2019, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell’anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Articolo 1, commi 10-15

Esonero contributivo per nuove assunzioni under 36

Viene esteso, al fine di promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017.

L’esonero è riconosciuto in misura pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, inoltre, l’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1, commi 16-19

Agevolazioni per l’assunzione femminile

Nel biennio 2021-2022, per le assunzioni di donne lavoratrici, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per fruire dell’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 e l’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1, commi 20-22

Fondo per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi

Viene istituito un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

L’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.L.gs. 103/1996, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Articolo 1, commi 23-24

Incremento del Fondo per la conciliazione lavoro-famiglia

Viene incrementato, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di 50 milioni di euro il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, D.L. 223/2006.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 281/1997, saranno definite le modalità di attribuzione delle risorse.

Articolo 1, comma 25

Estensione congedo parentale

Viene esteso anche ai casi di morti perinatali il congedo parentale di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012.

Articolo 1, commi 29-32

Esonero contributivo INPGI

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

L’INPGI, a sostegno dell’efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal D.Lgs. 509/1994, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Articolo 1, comma 33

Esonero contributivo under 40 in agricoltura

Modificando quanto previsto all’articolo 1, comma 503, L. 160/2019, viene estesa a tutto il 2021 l’agevolazione consistente, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nell’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai coltivatori diretti e agli Iap, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

Articolo 1, commi 34-35

Esonero contributivo lavoratori sportivi

Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Articolo 1, commi 36-37

Sospensione versamenti settore sportivo

Viene prevista la sospensione, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, di:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 1, comma 38

Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e Iap

Viene estesa al 2021 l’esenzione integrale (prima era prevista in misura pari al 50%) dalla concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 1, comma 39

Proroga aliquote compensative animali vivi specie bovina e suina

Viene estesa al 2021 la possibilità, con decreto Mef, di concerto con il Mipaaf, da adottare, entro il 31 gennaio, di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Articolo 1, comma 40

Aliquota al 10% per i piatti da asporto

Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Articolo 1, comma 41

Esenzione dal registro fisso per la ricomposizione fondiaria

Per il solo 2021, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009.

Articolo 1, commi 42-43

Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche

Viene modificato l’articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, può applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir.

La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea.

Tale ritenuta del 12,50%, può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Articolo 1, commi 44-47

Detassazione reddito enti non commerciali

Viene stabilito che gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla successiva lettera d), che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;

d) arte, attività e beni culturali

a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

Dalla detassazione sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, Tuir.

L’imposta non dovuta in ragione della detassazione deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale di cui sopra, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, al contrario, accantonano tale minor imposta, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Articolo 1, commi 48-49

Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri

Viene previsto, con decorrenza dal 2021, la riduzione:

– alla metà dell’Imu e

– di 2/3 della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo

in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Articolo 1, commi 5053

Disciplina impatriati

Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, in particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che per i soggetti che siano stati iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l’estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di:

a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.

Articolo 1, comma 58

Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l’agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013.

Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16, D.L. 63/2013.

Articolo 1, comma 59

Proroga bonus facciate

Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con l’articolo 1, comma 219, L. 160/2019.

Articolo 1, comma 60

Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza

Introducendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Articolo 1, commi 6165

Introduzione del bonus idrico

Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del bonus idrico.

Articolo 1, comma 66

Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell’agevolazione di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l’estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.

Perimetro oggettivo

Viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Modificando il comma 1-bis viene specificato che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

1. impianti per l’approvvigionamento idrico;

2. impianti per il gas;

3. impianti per l’energia elettrica;

4. impianto di climatizzazione invernale.

Il nuovo comma 1-quater estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l’agevolazione anche agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l’agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Parimenti viene modificato il comma 4 prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-septies, D.L. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Viene esteso l’incremento del limite di spesa di cui al comma 4-ter, agli interventi nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anch’essi prorogati al 30 giugno 2022.

Sempre in riferimento agli interventi sugli immobili dei Comuni colpiti da sisma a far data dal 1° aprile 2009, per mezzo della modifica al comma 4-ter, viene previsto che gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Impianti fotovoltaici

L’agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch’essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Viene integralmente sostituito il comma 8 stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis;

– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;

– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L’agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Ulteriore proroga

Il nuovo comma 8-bis, estende l’agevolazione:

– a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

– al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Interventi nei condomini

Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Adempimenti

Viene integrato il comma 14 prevedendo che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Articolo 1, comma 67

Cessione del credito

Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell’anno 2022.

Articolo 1, comma 76

Proroga bonus verde

Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017.

Articolo 1, comma 77

Bonus automobili elettriche

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente.

Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l’erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Articolo 1, comma 83

Rivalutazione beni di impresa

Intervenendo sull’articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 1, commi 8486

Contratti di sviluppo

Viene modificata la disciplina per l’accesso ai contratti di sviluppo di cui all’articolo 3, comma 4-bis, D.L. 69/2013, stabilendo che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo passa da 20 a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. Inoltre, i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 1, commi 8788

Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico

Viene esteso il perimetro territoriale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di cui all’articolo 59, D.L. 104/2020, ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Articolo 1, commi 9596

Finanziamenti agevolati per l’acquisti di attrezzature da parte delle pmi

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall’articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall’importo, in unica soluzione.

Per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

Nuova Sabatini

É confermata l’eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

– in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;

– per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

Articolo 1, commi 97103

Imprenditoria femminile

Viene istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo sostiene:

a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in:

– contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

– finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

– incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;

– percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

– investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

– azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme;

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione Europea e nazionale.

Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

– iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;

– iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

– iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

– iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;

– azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Articolo 1, commi 109-113

Fondo pmi creative

Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Le risorse sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo;

b) all’individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci.

Articolo 1, commi 117-123

Credito di imposta cuochi

Viene introdotto, per gli esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0,

un credito d’imposta fino al 40% del costo delle spese:

– per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero

– per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle per:

a) l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b) l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

Articolo 1, commi 124-126

Fondo sostegno pmi settore chimica verde, aeronautica, componenti per la mobilità elettrica e produzione di energia rinnovabile

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle pmi del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Mise, un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle pmi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La dotazione 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, a un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle pmi del settore aeronautico nazionale.

Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle pmi, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, le risorse del Fondo sono ripartite tra le varie sezioni.

Articolo 1, commi 128-129

Fondo per il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, definisce criteri e modalità di utilizzazione.

Articolo 1, comma 130

Incremento Fondo per il sostegno aziende agricole danneggiate

La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15, D.Lgs. 102/2004, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 1, comma 131

Sviluppo piattaforme di commercio elettronico nel settore agricolo

Viene riproposto il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014.

Fruitori possono essere le reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3, D.L. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), L. 268/1999, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Il credito ammonta al 40% delle spese sostenute e comunque non può essere superiore a 50.000 euro, ed è previsto per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Sono previsti fondi nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Articolo 1, commi 134-135

Sostegno al settore vitivinicolo

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini Doc, Docg e Igt certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione.

Articolo 1, commi 136-137

Sostengo al settore suinicolo

Viene rinnovata la dotazione del fondo istituito con l’articolo 11-bis, D.L. 27/2019, prevedendo 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, ne viene ampliato l’ambito di utilizzo estendendolo alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne.

Gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 1, comma 138

Fondo sostegno settori apistico, brassicolo, della canapa e della frutta da guscio

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono definiti criteri e modalità di utilizzo.

Articolo 1, commi 139-143

Nasce il registro di carico – scarico dei cereali

Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.

Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel registro telematico entro 7 giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni stesse.

La mancata istituzione del registro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; inoltre, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.

Con decreto Mipaaf, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono definite le modalità di applicazione.

Articolo 1, commi 161-168

Decontribuzione Mezzogiorno

La previsione di decontribuzione di cui all’articolo 27, D.L. 104/2020, viene rimodulata estendendola fino al 2029.

Tale esonero, è previsto, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro è situata in Regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, e sarà pari:

– al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Tale estensione non si applica, per espressa previsione normativa:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli Iacp (istituti autonomi case popolari) trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

L’agevolazione è concessa:

– dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;

– dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 1, comma 170

Resto al Sud

Viene modificata l’età massima di fruizione dell’agevolazione c.d. Resto al Sud di cui all’articolo 1, D.L. 91/2017 che passa da 45 a 55 anni.

Articolo 1, commi 171-172

Investimenti al Sud

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l’agevolazione, di cui all’articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015, consistente in un credito di imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 1, commi 173-176

Detassazione imprese operanti in zone ZES

Viene previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES (Zone economiche speciali) ex D.L. 91/2017, l’abbattimento del reddito, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi, al 50%.

Ai fini dell’agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione già beneficiata:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti de minimis.

Articolo 1, commi 185-186

Incremento credito R&S per il Sud

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022:

– al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e

– al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue.

Articolo 1, comma 206

Estensione garanzie Sace

Le garanzie Sace come previste dall’articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l’ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Articolo 1, comma 207

Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli

Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11, D.L. 23/2020.

I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio.

Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Articolo 1, comma 208

Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di nuovi finanziamenti

Modificando quanto previsto dall’articolo 1-bis, D.L. 23/2020, le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui venga attestato, tra l’altro, la conoscenza che, a eccezione dell’eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 23/2020, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i cui dati sono contestualmente indicati

Articolo 1, comma 209

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni

Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.

Articolo 1, comma 213

Sostegno finanziario pmi

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall’articolo 56, D.L. 18/2020 e dall’articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.Lgs. 385/1993 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.

Articolo 1, commi 214-215

Cartolarizzazione crediti

Per effetto della sostituzione della lettera b) dell’articolo 1, comma 1, L. 130/1999, la disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti si rende applicabile se le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

Viene, inoltre, precisato che il successivo articolo 7.1, comma 4, primo periodo, L. 130/1999, si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

Articolo 1, commi 216-218

Fondo di garanzia pmi

I finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni.

Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.

Articolo 1, commi 219-225

Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine

Viene introdotto, in riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019 (piani di risparmio che, per almeno i 2/3 dell’anno solare di durata del piano, investono almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese). Per le persone fisiche titolari del piano, un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67, Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati di cui sopra, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d’imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 288/2000).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell’articolo 68, Tuir e degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.

Il credito di imposta compete in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 1, commi 227229

Baratto finanziario

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis nell’articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica in cui sarà possibile procedere alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, a esclusione delle P.A. individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese.

È previsto che, nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Modalità di attuazione e condizioni di servizio saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mef e il Mise, sentito il Garante per la privacy.

Articolo 1, comma 230

Credito di imposta quotazione pmi

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta riconosciuto dall’articolo 1, comma 89, L. 205/2017, alle pmi che iniziano una procedura di quotazione, individuato, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, nel 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità, nel limite massimo di 500.000 euro.

Articolo 1, comm1 233243

Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:

– fusione;

– scissione o

– conferimento

di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

1. perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir, alla medesima data;

2. importo dell’Ace maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

Requisiti soggettivi

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l’importo dell’Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l’operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5, L.F., o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l’agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

Modalità di trasformazione

La trasformazione in credito avviene:

– per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e

– per i restanti 3/4, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d’azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod. civ..

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Tassazione di gruppo

In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d’imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d’imposta.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Articolo 1, comma 250

Sostegno pmi

Viene previsto che le imprese che al 1° gennaio 2021 presentano le esposizioni debitorie di cui all’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

Articolo 1, commi 259262

Costituzione di cooperative da parte dei lavoratori di aziende in crisi

Le società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, L. 49/1985, svolgono, su incarico del Mise, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

Articolo 1, commi 263264

Rafforzamento patrimoniale pmi

Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all’articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell’aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi.

Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Articolo 1, comma 266

Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale

Viene integralmente sostituito l’articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui sopra. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Articolo 1, commi 270273

Agevolazioni per la formazione di cooperative di lavoratori

Modificando l’articolo 23, D.L. 83/2012, viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. La prevalenza di cui all’articolo 2513, cod. civ., decorre dal quinto anno successivo alla costituzione.

A tal fine, gli importi del Tfr richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale di tali cooperative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

In tal caso, viene prevista l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 e dell’articolo 58, Tuir, alla cessione di azienda.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno definiti criteri e modalità per l’accesso ai relativi benefìci.

Articolo 1, comma 274

Mutui agevolati in essere

Viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 43, D.L. 109/2018, prevedendo che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui ai D.L. 786/1985, D.L. 44/1995, D.L. 510/1996 e D.Lgs. 185/2000, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.

Sempre in riferimento a tali mutui Invitalia Spa può, nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l’attività alla data del 31 dicembre 2020, accettare proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25% del debito in un’unica soluzione oppure pari al 100% del debito in 84 rate mensili costanti.

Al mancato pagamento di 3 rate mensili, anche non consecutive, la proposta transattiva decade.

Sono sospese le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda per 12 mesi dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 1, commi 276277

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Viene istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro: le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.

Articolo 1, comma 278

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

L’accesso all’ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

Articolo 1, comma 279

Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Articolo 1, comma 280

Misure di sostegno del reddito per i dipendenti call center

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Articolo 1, commi 282283

Indennità onnicomprensiva pesca marittima

Si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Articolo 1, comma 284

Proroga cassa integrazione dipendenti da aziende sequestrate e confiscate

È prevista la proroga per gli anni 2021, 2022 e 2023 del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, D.Lgs. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità e per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni.

Articolo 1, comma 285

Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale

L’intervento di integrazione salariale straordinario di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

L’ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.

Articolo 1, comma 286

Cassa in deroga nuova industrializzazione Trento e Bolzano

Al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

Articolo 1, comma 290

Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo.

Articolo 1, comma 291

Indennità per i lavoratori della regione Campania

Mediante modifica dell’articolo 1-ter, D.L. 104/2020, ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021 , un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

Articolo 1, comma 292

Assunzione LSU

Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 446 e 447, L. 145/2018, le P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Articolo 1, comma 302303

Integrazioni salariali Covid-19

Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si ricorda è gennaio 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 1, comma 303

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio FSBA) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni Covid-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Articolo 1, comma 304

CISOA Covid-19

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all’articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si ricorda è gennaio 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8, L. 457/1972.

Articolo 1, comma 305

Lavoratori beneficiari integrazioni salariali Covid-19

Gli ammortizzatori sociali Covid-19 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Articolo 1, comma 306308

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1, comma 309

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.

Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 1, comma 315

Ammortizzatori Covid-19 lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre orme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343/2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 148/2015.

Articolo 1, comma 324

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l’anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio di cui all’articolo 20, D.Lgs. 150/2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Articolo 1, comma 325

Assegno di ricollocazione

Nelle more dell’istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, a esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi:

– collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015;

– sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018;

– percezione della NASpI e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

Articolo 1, comma 336

Pensioni, APE sociale e isopensione

Viene prorogata per il 2021 Opzione donna per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020.

Viene confermata a per il 2021 la misura dell’Ape sociale.

Viene estesa fino al 2023 la c.d. isopensione (L. 92/2012) per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.

Articolo 1, comma 346

Esodati

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero), continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti a categorie individuate dallo stesso comma 346.

Articolo 1, comma 347

Contratto di espansione

Viene prorogato anche per il 2021 il contratto di espansione (articolo 41, D.Lgs. 148/2015), nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico non inferiore a 500 unità lavorative (ovvero 250 per l’ipotesi prevista dal nuovo comma 5-bis sempre dell’articolo 41, D.Lgs. 148/2015) che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità: l’impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Articolo 1, comma 350

Accrediti pensionistici lavoratori part time

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 638/1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 1, comma 356

Lavoratori esposti all’amianto

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, L. 244/2007, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico di cui al D.P.R. 1124/1965, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10.000 euro da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Articolo 1, comma 362

Assegno natalità

L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 1, comma 363

Congedo di paternità

Viene esteso a 10 giorni (7 per il 2020) per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio, fruibili anche in via non continuativa.

Articolo 1, commi 381384

Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione

Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.

Articolo 1, commi 386-401

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, Tuir.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

I soggetti devono avere i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti.

I requisiti di non percezione di pensione o reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Per far fronte agli oneri derivanti è aumentata, per i soggetti percettori, l’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 dello 0,26% nel 2021 e 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 1, comma 481

Lavoratori fragili

Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Pertanto, nel periodo sopra indicato, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Inoltre, i lavoratori fragili possono svolgere fino al 28 febbraio 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Articolo 1, commi 536539

Credito di imposta per borse di studio

Viene introdotto, con l’obiettivo di sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle pmi, per i soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, un credito d’imposta:

– fino al 100% per le piccole e micro imprese;

– fino al 90% per le medie imprese e

– fino all’80% per le grandi imprese

dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro.

Con decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Le iniziative formative realizzate attraverso Università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Viene prevista, infine, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice Ateco, istituita la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Articolo 1, comma 583, lettera b)

Credito di imposta imprese di produzione

La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di produzione di cui all’articolo 15, L. 220/2016 viene incrementata dal 30 al 40%.

Articolo 1, comma 583, lettera c)

Credito di imposta imprese di distribuzione

La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 16, L. 220/2016, viene incrementata dal 30 al 40%.

Articolo 1, comma 583, lettera d)

Credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo

La misura massima del credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all’articolo 19, L. 220/2016, viene incrementata dal 30 al 40%.

Articolo 1, commi 595596

Modifica regime locazioni brevi

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell’articolo 4, D.L. 50/2017.

Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Articolo 1, comma 599-601

Esenzione prima rata Imu 2021

Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.

Articolo 1, comma 602

Credito di imposta locazioni

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.

Articolo 1, comma 608

Bonus pubblicità

Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 1, comma 609

Credito di imposta edicole

Viene confermato, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018.

Articolo 1, comma 610

Credito di imposta servizi digitali

Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’articolo 190, L. 34/2020.

Articolo 1, commi 612613

Agevolazioni per la connessione a internet

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, con il fine di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto Mise 7 agosto 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto Mise 7 agosto 2020.

Articolo 1, commi 614615

Rottamazione televisori

Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi

non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.

Articolo 1, commi 631632

Utili corrisposti a OICR

Modificando l’articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973, è previsto che la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, a OICR di diritto estero conformi o meno alla Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Articolo 1, comma 633

Redditi OICR

Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, Tuir, realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da OICR di diritto estero conformi o meno alla Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Articolo 1, commi 708712

Navigazione in alto mare ai fini Iva

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972, prevedendo che ai fini dell’assimilazione alle cessioni all’esportazione, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra 2 punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base a essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

Sanzioni

Vengono inseriti i nuovi commi 3-bis e 3-ter nell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, prevedendo che le sanzioni cui al comma 3 (operazioni senza addebito Iva in assenza di dichiarazione di intento), si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

È, inoltre, punito con la sanzione di cui al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti

richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Si applica sempre la sanzioni di cui al comma 3 al cedente o prestatore che effettua

cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Modello di dichiarazione

La dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini Iva dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. 633/1972, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione Europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo, la dichiarazione.

Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’Iva dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione Europea e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell’Iva dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione Europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972 e il modello per la presentazione

della dichiarazione di utilizzo in territorio comunitario, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione.

Decorrenza

Le presenti disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 713

Deroga per le compagnie aeree

Limitatamente al 2020, si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

Articolo 1, commi 760766

Incentivazione sistema del vuoto a rendere

Nelle Zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter, D.L. 111/2019, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 218, D.Lgs. 152/2006.

A commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni, aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale, che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

Agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, è riconosciuto un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25% del prezzo dell’imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1, L. 244/2007.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione.

Articolo 1, comma 847

Campione di Italia

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina introdotta con la precedente L. 160/2019. In particolare, modificando il comma 562 si interviene sull’ILCCI (imposta locale sul consumo di Campione d’Italia) prevedendo che:

– le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune;

– non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

Articolo 1, commi 10511064

Transizione 4.0

Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all’allegato A e B alla L. 232/2016.

L’investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Soggetti esclusi

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Interventi agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a eccezione:

– dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir;

– dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

– dei fabbricati e delle costruzioni,

– dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;

– dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021

Per gli investimenti effettuati:

– in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e

– in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

– a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, L. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati:

– in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016;

– a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto:

a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e

c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Per gli investimenti effettuati:

– in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,

– in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

– a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Per gli investimenti effettuati:

– in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016,

– a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto:

a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e

– nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni dell’allegato B, L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo:

– a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016;

– a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.

Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;

– all’articolo 34, L. 388/2000;

– all’articolo 31, D.L. 78/2010.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione al Mise

Al solo fine di consentire al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure, le imprese effettuano una comunicazione al Mise.

Decadenza

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.

Adempimenti successivi

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.

Articolo 1, comma 10641065

Modifiche al credito R&S

Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti ammessi

Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.

Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Attività ammesse

Sono ammesse al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di R&S;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Attività di innovazione tecnologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili di cui alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

Misura del credito di imposta

Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:

– per le attività di R&S, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Utilizzo del credito di imposta

Viene confermato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Infine, viene confermato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti, viene confermato che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.

Viene precisato che la relazione tecnica che deve essere redatta e conservata per i successivi controlli, deve essere asseverata.

Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Verifiche

Viene confermata l’attività accertativa già prevista, precisando che, per quanto riguarda l’attività collaborativa tra Agenzia delle entrate e Mise nel caso necessitino pareri tecnici, termini e modalità di svolgimento sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Mise, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000, aventi a oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.

Articolo 1, commi 10681074

Contributi per investimenti in alta tecnologia

Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

La gestione delle risorse è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa o a una società da questa interamente controllata.

Il gestore è autorizzato, su base semestrale a trattenere dalle risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5% delle risorse stesse.

Il gestore:

a) predispone e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

b) verifica, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le Amministrazioni e i soggetti competenti per materia, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo in oggetto e ai relativi limiti;

c) verifica che le imprese istanti:

1. si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

2. si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia

dell’ambiente;

3. non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato

o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

4. non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

5. non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000.

Tali somme sono utilizzate per l’erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui sopra, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento.

I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.

I contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è erogato, entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e rendicontato, infatti, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. In tal modo il gestore può revocare il contributo e rendicontare, su base semestrale, l’attività svolta.

Articolo 1, commi 10791082

Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva

Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l’Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

Articolo 1, comma 1084

Modifiche alla plastic tax

Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019).

Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021.

Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento a mezzo dell’inclusione nel perimetro soggettivo anche dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

Rientrano tra i prodotti che si considerano MACSI anche le preforme.

Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l’imposta che passa da 10 a 25 euro.

Ai fini accertativi viene previsto che l’attività può essere esercitata anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:

– in caso di mancato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;

– in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;

– in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni trimestrali e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

Ai fini dell’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione, con particolare riguardo all’identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell’imposta.

Inoltre, con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta e sono stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.

Articolo 1, comma 1086

Modifiche alla sugar tax

Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. sugar tax, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019).

Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l’obbligazione tributaria che diviene all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, tra cui vi rientra anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.

Vengono esclusi dall’imposta le cessioni di bevande edulcorate effettuate direttamente dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 664, L. 160/2019.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:

– in caso di mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;

– in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;

– in caos di tardiva presentazione della dichiarazione mensile e per ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

Ai fini dell’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Articolo 1, commi 10871089

Credito di imposta sistemi di filtraggio dell’acqua

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

Articolo 1, comma 1094

Sospensione notifica cartelle di pagamento

Modificando l’articolo 35, D.L. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 1, comma 1097

Incentivi all’utilizzo dei pagamenti elettronici

Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Articolo 1, comma 1098

Credito di imposta ambienti di lavoro

Viene modificato l’articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021.

Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.

Articolo 1, comma 1101

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

Viene modificato l’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, relativo alla possibilità da parte delle imprese con attività internazionale di stringere accordi preventivi.

Sostituendo il comma 2 viene previsto che gli accordi in oggetto, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973, non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Il nuovo comma 3 prevede che tali accordi, al contrario, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973. non sono ancora scaduti, a condizione che:

a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stipulato con le Autorità competenti di Stati esteri;

b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo;

c) le Autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad annualità precedenti;

d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Qualora in applicazione di quanto sopra sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero

alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Infine, viene previsto che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

Inoltre, in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo, le commissioni sono ridotte alla metà, fermo restando che con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina.

Articolo 1, comma 1102

Semplificazioni Iva per i contribuenti minori

Viene integrato l’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, i soggetti che hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Articolo 1, commi 11031104

Fatturazione elettronica per operazioni stabiliti al di fuori dello Stato

Viene integrato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture sono trasmessi telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato di cui al precedente comma 2.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, viene previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Articolo 1, comma 1105

Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts

Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.

Articolo 1, comma 1106

Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite

Viene modificato l’articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della relativa dichiarazione annuale.

Articolo 1, comma 1107

Semplificazioni in materia di Irap

Viene aggiunto il comma 3-bis all’articolo 16, D.Lgs. 446/1997, prevedendo che, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei Caf e degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Mef i dati rilevanti per la determinazione del tributo.

Con decreto Mef, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’Irap.

Il mancato inserimento dei dati comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Articolo 1, comma 1108

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Articolo 1, commi 11091115

Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio

Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa tutti decorrenza 1° gennaio 2021.

Adempimenti

Modificando l’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre

il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Viene fatto slittare al 1° luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Viene abrogata la previsione per cui ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

Infine, per effetto dell’abrogazione del suddetto comma 6, viene modificato il successivo comma 6-ter, prevedendo che non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 471/1997.

Modifiche al sistema sanzionatorio per la fatturazione elettronica

Viene modificato l’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000.

Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell’imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

Infine, viene allineato il comma 4, prevendendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro.

Sanzioni per invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri

Viene modificato l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 2-quinquies con cui è previsto che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione e non si applica l’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Modificando il comma 5, viene previsto che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all’omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.

Infine, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i suddetti strumenti, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere i doveri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Estensione regime sanzioni accessorie

Modificando l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, è previsto che le sanzioni ivi contemplate si applicano anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, le sanzioni ivi contenute si applicano anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, salve le procedure alternative adottate.

Sanzioni per omessa memorizzazione

Modificando l’articolo 13, comma 1, lettera b quater), D.Lgs. 471/1997, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 1, commi 11221123

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva o la prima rata.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all’11% del valore periziato.

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Viene modificato l’articolo 62-quater, D.Lgs. 504/1995, innalzando l’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006:

– al 15% e 10% dal 1° gennaio 2021;

– al 20% e 15% dal 1° gennaio 2022 e

– al 25% e 20% dal 1°gennaio 2023.

Ai fini della commercializzazione è inoltre richiesto che il produttore fornisca, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

La cauzione necessaria per la commercializzazione è individuata nel 10% dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.

A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.

Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui sopra.

Sempre con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza, ai fini dell’autorizzazione alla commercializzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Infine, sarà sempre una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a stabilire, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti e dei dispositivi meccanici ed elettronici;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Articolo 1, comma 1125

Commercializzazione sigarette elettroniche

Viene modificato il comma 11 dell’articolo 21, D.Lgs. 6/2016, precisando che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione, effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, sostituendo il comma 12 è previsto che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del precedente comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’articolo 102, D.L. 104/2020.

Articolo 1, comma 1126

Modifica alla disciplina dei tabacchi da inalazione senza combustione

Viene modificato l’articolo 39-terdecies, D.Lgs. 504/1995, prevedendo che i tabacchi lavorati da inalazione sono sottoposti ad accisa in misura pari:

– al 30% dal 1° gennaio 2021,

– al 35% dal 1° gennaio 2022 e

– al 40% dal 1° gennaio 2023.

Articolo 1, comma 1127

Incentivo fiscale per il rientro dei cervelli

L’articolo 2, comma 1, lettera b), L. 238/2010, della L. 238/2010, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un’attività di studio all’estero.

Articolo 1, commi 11281129

Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa

Viene sostituito il comma 6-bis dell’articolo 25, D.Lgs. 504/1995, stabilendo che per i depositi di cui ai precedenti commi 1 e 6, la licenza è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa quando ricorrano nei confronti dell’esercente, rispettivamente, le condizioni previste dall’articolo 23, commi 6 e 7 in materia di depositi di prodotti energetici. Per la sospensione e la revoca della licenza si applicano i successivi commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.

Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni previste ai commi da 6 a 9 dell’articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

A mezzo del nuovo comma 6-ter, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al Conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In sede di prima applicazione di tale ultima disposizione, è previsto che i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all’articolo 25, commi 1 e 6, D.Lgs. 504/1995, presentano la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021.

Articolo 1, commi 11441149

Tutela della ristorazione italiana nel mondo

Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

Per “ristorante italiano” si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi e in cui l’insieme dei cibi e delle bevande di cui l’esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’elenco nazionale del Mipaaf e ai prodotti riconosciuti dall’Unione Europea come prodotti Dop, Igp, Doc, Docg e Igt, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita.

Ai pubblici esercizi situati all’estero che somministrano il prodotto “pizza italiana” o il prodotto “gelato italiano” si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Mef e con il Mipaaf, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, D.Lgs. 281/1997, da adottare entro 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione al fine di:

a) predisporre e coordinare i programmi per l’attuazione;

b) attribuire l’attestazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”, in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale CCIAA all’estero o dalla Camera di Commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto;

c) attribuire l’attestazione distintiva di “pizzeria italiana nel mondo” e di “gelateria italiana nel mondo” secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell’abuso del termine “italiano” nelle insegne;

e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l’adozione negli esercizi della ristorazione italiana all’estero;

f) tutelare e diffondere all’estero, con l’ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d’intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

i) promuovere e facilitare l’attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elaborare, proporre e diffondere, con l’ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell’offerta enogastronomica italiana;

m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un’adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all’estero, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l’organizzazione della conferenza della ristorazione italiana, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

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