finanziamenti8 L’articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l’art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro.

Ne consegue che nel caso di dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a 50.000 euro con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale come specificato anche dalla Circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di 50.000 euro risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2013, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 29 dicembre (quest’anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli 50.000 euro).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma è necessaria l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento (quest’anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell’acconto slitta al 29 dicembre).

 

Il 29 dicembre 2014 (quest’anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, ovvero 2013, se l’importo è superiore a 50.000 euro, costituisce violazione che assume rilevanza penale. A nulla rilevando il successivo versamento (ad esempio fatto al 30 di dicembre 2014).

 

Il ritardato versamento (eseguito oltre il 29 dicembre 2014), pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.13 D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

 

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

 

 

 

 

 

Dichiarazione presentata omesso pagamento di imposta inferiore a 50.000 euro nessun reato
omesso pagamento di imposta superiore a 50.000 euro versamento di Iva entro il 29/12/2014 (*) per raggiungere un debito complessivo inferiore a 50.000 euro nessun reato
mancato versamento dell’Iva al 29/12/2014 (*) realizzazione del reato
versamento dell’imposta con sanzioni ed interessi dopo il 29/12/2014 (*) realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

(*) Quest’anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell’acconto slitta al 29 dicembre.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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