fatturazionelettronica Con la Circolare n.18/E del 24 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di utilizzo della fattura elettronica, spiegando anche alcuni aspetti relativi all’obbligo di fatturazione.

 

L’Agenzia chiarisce che il discrimine tra la fattura cartacea e quella elettronica è il formato di emissione del documento ovvero, la fattura elettronica, deve essere in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario.

 

In particolare è specificato che, in mancanza di accettazione da parte del destinatario, la fattura elettronica sarà tale soltanto in capo all’emittente che dovrà quindi conservarla come tale, mentre il ricevente potrà trattarla “normalmente”, ovvero come fattura cartacea.

La Circolare citata risponde poi a specifici quesiti chiarendo che:

 

in merito alla possibilità di emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi la prova documentale può essere rappresentata da qualsiasi documento in grado di dimostrare l’effettuazione del servizio, la data e l’identità delle parti contraenti, quali, ad esempio, l’attestazione dell’incasso, la nota di consegna lavori, la lettera d’incarico.
Viene precisato inoltre come la fattura differita possa essere utilizzata anche laddove nel mese sia stata realizzata una sola operazione con lo stesso cliente ovvero debbano essere “riepilogate” sia prestazioni di servizi che cessioni di beni.
in merito alla fattura semplificata, che prevede la possibilità di inserire minori dati nel documento qualora l’importo complessivo dello stesso non superi i cento euro viene confermata la possibilità di individuare la controparte unicamente con il numero di partita Iva o il codice fiscale, e conseguentemente questo sarà l’unico dato indicato anche in sede di registrazione della fattura (senza quindi la ditta, denominazione o ragione sociale richiesti dall’art.23 d.P.R n.633/72)
Viene poi precisato come l’eventuale fattura rettificativa possa essere emessa in forma semplificata senza limiti d’importo, dunque anche superando la soglia dei cento euro, ed infine come la fattura semplificata possa essere emessa anche in sostituzione della fattura-ricevuta fiscale.

 

Inoltre con la pubblicazione in GU n.146 del 26 giugno 2014 del D.M. 17 giugno 2014, sono state ridefinite le regole relative alle modalità di conservazione dei documenti fiscali a mezzo di conservazione elettronica.

In particolare:

  • si elimina l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri.

Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall’art.7, comma 4-ter D.L. n.357/94, convertito con modificazioni dalla L. n.489/94, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

 

  • l’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato.

Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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