La Legge di Stabilità ha prorogato anche per il 2017 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

  • il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
  • la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, ha reso operativa la norma riproposta dalla Legge di Stabilità.

 

Quali sono i ruoli ed i crediti commerciali oggetto della compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

  1. il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non ne sia stata richiesta la rateizzazione;
  2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2016;
  3. il credito deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione all’ente debitore per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato. L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore con l’indicazione della data prevista di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

 

L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro”.

 

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’ente pubblico verifica presso l’agente della riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l’intero credito ma l’importo delle somme dovute all’agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l’ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, la certificazione va presentata agli sportelli dell’agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma. Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali al netto della compensazione effettuata.

Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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