Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere e utilizzare il Tax Credit Vacanze introdotto dall’articolo 176 del D.L. 34/2020: trattasi di un credito da utilizzare dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast, da parte dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro. Con il recente provvedimento n. 237174 del 17 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità per richiedere e utilizzare l’agevolazione.

 

I requisiti soggettivi per fruire del Tax Credit Vacanze

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida bonus vacanze scaricabile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

Requisito obbligatorio per potere beneficiare del Tax Credit Vacanze è avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e avere un reddito ISEE del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 9, D.P.C.M. 159/2013 non superiore a 40.000 euro.

Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotta a 300 euro per i nuclei familiari di 2 persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il credito è fruibile in 2 forme distinte:

  • nella misura dell’80% quale sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva;
  • nella misura del 20% quale detrazione Irpef.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto fruibile è pari all’80% del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80% del corrispettivo dovuto, se inferiore all’importo massimo dell’agevolazione (il restante 20% che va pagato alla struttura può essere detratto dall’Irpef dovuta per il 2020, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora non fruita nel 2020 non può essere riportata in avanti).

 

La richiesta di accesso all’agevolazione

È possibile accedere all’applicazione “IO” resa disponibile da PagoPA S.p.a. (scaricabile sul proprio dispositivo elettronico) e mediante l’identità SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) richiedere l’importo dell’agevolazione spettante al proprio nucleo familiare.

L’applicazione genererà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati alternativamente per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Al momento del pagamento, il fornitore acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto in una apposita procedura web nella propria area riservata dell’Agenzia delle entrate.

 

Il fornitore recupererà lo sconto mediante un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto). In alternativa all’utilizzo diretto del credito di imposta in compensazione nel modello F24 da parte del fornitore, il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

 

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 l’Agenzia ha istituito il codice tributo 6915 denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – art.176 del D.L. n.34/2020”.

 

Esempio La fruizione del credito di imposta da parte del fornitore dei servizi
L’Hotel Rinascita di una località balneare italiana ha applicato nel corso del mese di luglio sconti su fatture di servizi alberghieri pari a complessivi 25.000 euro (emesse a turisti che hanno beneficiato del bonus vacanze per complessivi 22.727 euro + Iva 10%).

Per la quota pari all’80% dei Tax Credit Vacanze fatturati pari a 20.000 euro, non pagati dai clienti, è possibile beneficiare del credito di imposta. La quota pari al 20% è stata direttamente incassata dalla struttura ricettiva (pari a euro 5.000).

Pertanto, per il mese di luglio 2020, l’Hotel Rinascita può fruire di un credito di imposta pari a 20.000 euro, utilizzabile dal giorno successivo ad ogni singolo incasso per ogni singola quota parte di servizio di struttura alberghiera fatturato (fatture incassate dal 1° luglio fino al 15 luglio per 1.500 euro e fatture incassate dal 16 luglio al 31 luglio per 3.500 euro).

 

Siccome non vi è certezza nella immediata operatività della cessione del credito di imposta a istituti di credito, qualora non vi sia capienza integrale nei modelli F24 delle strutture ricettive per recuperare integralmente il credito di imposta, è consigliabile:

  1. conteggiare il credito di imposta fruibile per la scadenza del 16 luglio 2020 (pagamento Irpef e contributi previdenziali dipendenti) e compensarlo orizzontalmente nel modello F24 (nel caso esemplificato per 6.000 euro);
  2. attendere il mese di agosto nel quale ci si auspica gli istituti di credito avranno adeguato le proprie procedure interne, per formalizzare la cessione del credito di quanto maturato dal 16 luglio 2020 in poi non immediatamente utilizzabile nel modello F24 per incapienza di somme a debito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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