Con il provvedimento direttoriale n. 736758/2019 del 29 ottobre scorso l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:

  1. fatture elettroniche emesse dal contribuente;
  2. comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente (il cosiddetto Esterometro);
  3. comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette LIPE).
In particolare, i contribuenti interessati da queste prime comunicazioni saranno coloro i quali non hanno trasmesso la LIPE nei primi 2 trimestri del 2019, sebbene in detto periodo risultino aver emesso fatture elettroniche o comunicato transazioni con l’estero.

Le informazioni rese disponibili ai contribuenti a mezzo pec (o consultabili da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva) sono le seguenti:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Gli elementi informativi di dettaglio rinvenibili dalla comunicazione sono i seguenti:

a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;

b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

­ tipo fattura;

­ tipo documento;

­ numero fattura/documento;

­ data di emissione;

­ identificativo cliente/fornitore;

­ imponibile/importo;

­ aliquota Iva e imposta;

­ natura operazione;

­ esigibilità Iva;

c) dati relativi al flusso di trasmissione:

­ identificativo SdI/file;

­ data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file;

­ data di consegna della fattura.

I contribuenti, una volta presa visione della comunicazione, potranno anche tramite intermediari abilitati richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Gli stessi, avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti “avvisi bonari”) e degli esiti del controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button