Con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 l’ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha deliberato l’obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022 una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e gas oltre all’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.

Sarà tuttavia obbligo dell’impresa interessata al credito richiedere l’invio della comunicazione di cui in oggetto.

Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Somministrazione di energia elettrica

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

  1. il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;

  2. il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;

  3. l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;

  4. il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:

  • superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,

  • inferiore al 30%, l’indicazione che la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 21/2022 non è verificata.

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella circolare 25/E/2022.

Somministrazione di gas naturale

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

  1. l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, è superiore al 30%;

  2. il valore del credito di imposta spettante al cliente;

  3. l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);

  4. l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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