Il D.L. Rilancio interviene sulle indennità già erogate per il mese di marzo ad opera del Cura Italia ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

In particolare l’articolo 84 del decreto citato proroga l’operatività di quanto già previsto dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020, mentre altri interventi nella stessa direzione sono poi previsti dagli articoli 85 e 86, D.L. Rilancio. Viene introdotta, quale novità, una indennità anche per i collaboratori domestici con taluni requisiti.

 

Indennità erogate dall’Inps

Come accennato secondo il disposto dell’articolo 84, D.L. Rilancio all’Inps spetta l’erogazione delle indennità ai seguenti lavoratori:

  • iscritti alla gestione separata;
  • iscritti alle gestioni speciali Ago;
  • impiegati del settore turistico;
  • impiegati in agricoltura;
  • impiegati dello spettacolo;
  • impiegati dello sport;
  • intermittenti e occasionali;

le indennità previste dal decreto Cura Italia sono state di fatto “rifinanziate” dal governo per cui esse spettano nel limite delle risorse stanziate che ammontano a circa 3.800 milioni di euro.

Le indennità, riepilogate nella tabella che segue, spaziano dai 500 euro ai 1.000 euro mensili per i mesi di aprile e/o maggio 2020.

Tipologia lavoratore Ammontare dell’indennità
Liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

 

iscritti alla Gestione separata

600 euro per il mese di aprile
Liberi professionisti titolari di partita Iva

 

iscritti alla Gestione separata

 

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

 

che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (principio di cassa quale differenza tra incassi e pagamenti anche figurativi) del secondo bimestre 2020 mesi di marzo e aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 stessi mesi

1.000 euro per il mese di maggio
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

 

iscritti alla Gestione separata

 

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

 

che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020

1.000 euro per il mese di maggio
Si noti come l’indennità per i soggetti iscritti alla gestione separata Inps, prevista in 600 euro per il mese di aprile, cresca a 1.000 euro per il mese di maggio a seconda che sia individuabile un calo di fatturato di almeno il 33% ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di ottenere la maggiore indennità devono verificarsi quindi tutte le condizioni indicate dalle frecce.
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ovvero artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coni e mezzadri 600 euro per il mese di aprile
Per tali soggetti l’indennità per il mese di aprile è prevista solo se gli stessi hanno usufruito di quella per il mese di marzo. Per il mese di maggio non è prevista indennità ma la possibilità per le ditte individuali e le società di riferimento di accedere al fondo perduto.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,

e

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI al 19 maggio 2020

 

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

600 euro per il mese di aprile
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 19 maggio 2020,

e

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI al 19 maggio 2020

 

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

1.000 euro per il mese di maggio
L’indennità per i lavoratori del turismo anche in somministrazione per il mese di aprile è erogata ai soggetti già beneficiari della indennità di marzo. Per il mese di aprile essa viene aumentata a 1.000 euro ma solo al verificarsi delle condizioni indicate dalle frecce.
Lavoratori del settore agricolo 500 euro per il mese di aprile
Per beneficiare dell’indennità prevista per il solo mese di aprile (nessuna indennità è prevista per il mese di maggio) è necessario che il lavoratore abbia prestato la propria attività per almeno 50 giornate effettive per il 2019.
Lavoratori dello spettacolo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione al 19 maggio 2020,

e

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro

600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio
Per i lavoratori dello spettacolo è necessario, al fine di poter ricevere l’indennità, essere titolari di almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso del 2019 ed essere titolari di un reddito per lo stesso periodo non superiore a 50.000 euro.
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio
Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020
Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Il ricevimento delle indennità per i soggetti di cui sopra è soggetta all’avvenuta cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Lavoratori domestici

 

non conviventi con il datore di lavoro

 

non titolari di pensione o altro rapporto di lavoro

 

che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali

500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio

 

  Con la previsione di tali nuovi aiuti il legislatore pone anche il termine per la richiesta delle indennità per il mese di marzo 2020 che corrisponde al prossimo 3 giugno 2020.

 

N.B. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito.

 

Divieti di cumulo

 

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell’indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Inoltre i bonus lavoratori autonomi non sono cumulabili con il bonus lavoratori domestici, con il Fondo ultima istanza, sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

Presentazione delle domande

L’Inps provvederà al pagamento delle indennità in unica soluzione al ricevimento di apposita domanda, tuttavia per coloro che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo, l’erogazione dell’indennità per il mese di aprile avverrà in automatico. In assenza di diverse indicazioni si ritiene che la domanda delle indennità per i mesi a venire potrà essere effettuata con le stesse modalità utilizzate per il mese di marzo.

Per la richiesta del bonus è necessario infatti disporre, alternativamente, del:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • SPID di livello 2;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I soggetti in possesso dei dispositivi citati potranno accedere direttamente al servizio sul sito Inps.

 

Altre indennità

Sono previste inoltre delle indennità per collaboratori sportivi che saranno erogate dalla società Sport e Salute Spa. Tali indennità verranno erogate nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

In particolare per i:

Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche 600 euro per i mesi di aprile e maggio

 

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito.

 

Divieti di cumulo

 

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell’indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Inoltre i bonus lavoratori autonomi non sono cumulabili con il bonus lavoratori domestici, con il Fondo ultima istanza, sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

Presentazione delle domande

Le domande per le indennità in oggetto vanno presentate alla società Sport e Salute Spa che provvederà al pagamento delle, tuttavia per coloro che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo, l’erogazione dell’indennità per il mese di aprile e maggio avverrà in automatico. Le domande ricevute verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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