Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni agente la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).
Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni agente corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.
Si riporta una tabella che evidenzia l’impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l’impatto delle ritenute Enasarco).
ordinaria | ridotta | |
provvigioni | 1.000,00 | 1.000,00 |
base imponibile | 50% = 500,00 | 20% = 200,00 |
ritenuta d’acconto (23%) | 115,00 | 46,00 |
netto | 885,00 | 954,00 |
È bene ricordare che l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla normativa vigente) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:
per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc. | entro 15 giorni dalla stipula | |
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) | entro 15 giorni dall’evento | |
per le operazioni occasionali | entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione |
La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.
A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:
- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l’opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2016, scade entro il prossimo 31 dicembre 2015, si invitano i soggetti interessati a procedere all’invio della predetta dichiarazione entro tale termine.
Si tenga, infine, presente che il D.Lgs. 175/2014 ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all’adempimento in oggetto, in particolar modo:
- introdurrà l’utilizzo della posta elettronica certificata, oltre alla raccomandata A.R.;
- darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introdurrà specifiche sanzioni (da 258 euro a 2.065 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.
A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio e in particolare che:
- è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
- permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).
Come precisato dalle Entrate, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.