È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” di cui si offre un quadro sinottico.

Il decreto contiene le norme relative alla c.d. pace fiscale, alla rottamazione ter, alla fatturazione elettronica nonché altre disposizioni di natura fiscale.

Ai sensi dell’articolo 27, le norme contenute nel decreto, salvo decorrenze diverse espressamente previste, entra in vigore a partire dal 24 ottobre, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Definizione agevolata dei pvc
La sintesi delle novità Le date rilevanti
È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.

Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’UE, mentre le sanzioni non sono mai dovute.

Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.

Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate

Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31 maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).

Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015, oggetto di pvc “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.

Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:

·       le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018,

·       gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

La definizione si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti

Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018.

Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.

Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23 novembre 2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.

È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione

Rottamazione-ter
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.

L’integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l’agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento

Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019.

Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.

Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%

Stralcio delle mini-cartelle
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.

Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata

Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennai 2000 al 31 dicembre 2010
Definizione delle liti pendenti
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l’importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.

Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione

Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.

Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.

Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019

Dichiarazione integrativa speciale
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:

·       un’imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Irap;

·       un’imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota del 20%;

·       l’aliquota media per l’Iva.

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.

È inoltre necessario:

·       che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato);

·       che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.

La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l’emersione di attività detenute all’estero

Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017.

La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31 maggio 2019.

Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2019.

È esclusa la compensazione

Fattura elettronica, termini di emissione e registrazione delle fatture
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all’80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione.

Le fatture emesse devono essere annotate nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione stessa.

Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.

Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente)

La data rilevante, in questo caso, è il 30 giugno 2019:

·       prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria

·       dal 1° luglio 2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture

Trasmissione telematica dei corrispettivi
La sintesi delle novità Le date rilevanti
È prevista l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dall’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l’obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. “metodo del registrato” (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).

Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d’imposta

La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:

·       dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,

·       dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef)

Processo tributario telematico
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.

È inoltre prevista la possibilità di partecipare all’udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo

Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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