L’articolo 15-bis, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/ sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione. In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente online, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e mail un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Le novità in vigore dal 16 luglio 2022

Fino allo scorso 15 luglio 2022, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo fossero di importo complessivo inferiore a 60.000 euro, era possibile ottenere una rateizzazione degli importi dovuti senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Infatti, il modello R1 “Richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario – Importi fino a 60.000 euro” poteva essere compilato senza allegare alcuna documentazione integrativa.

Dal 16 luglio 2022 è possibile presentare richiesta di rateazione “libera” per importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro.

In particolare, sono disponibili i seguenti nuovi modelli:

  • R1 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;

  • R2 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;

  • R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;

  • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;

  • R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta exzona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;

  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;

  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;

  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;

  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

In caso di decadenza per inadempienza:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;

  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La compensazione dei crediti vantati verso le P.A. con i debiti iscritti a ruolo

Il nuovo articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 ha reintrodotto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati da imprese e professionisti nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Nel precedente testo dell’articolo 28-quater era previsto che potessero provvedere alla compensazione solo i crediti commerciali delle imprese: ora la misura è aperta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Per procedere a formalizzare la compensazione è, prioritariamente, indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui sono stati effettuati i lavori o eseguite le prestazioni professionali, certifichi il credito.

Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Mef – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – all’indirizzo:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Si segnala, inoltre, che la norma prevede ad oggi la compensazione solo dei debiti affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2020. Non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del debito all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà possibile compensare i debiti affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021.

La tipologia dei carichi per i quali è possibile effettuare la compensazione con crediti vantati verso la P.A. è indicata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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