In data 4 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite indicazioni sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016.

Requisiti

A differenza dei precedenti regimi di vantaggio, il regime forfetario non è legato ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. Inoltre, a tale regime possono accedervi i soggetti già in attività.

Possono accedervi i contribuenti persone fisiche che esercitano o intendono iniziare un’attività d’impresa, arte o professione, purché (commi 54 e 57 della Legge 190/2014):

  • nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014, così come modificati dalla legge di stabilità 2016, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;

Se il contribuente esercita più attività occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. Si ricorda che il reddito va calcolato con il principio di cassa e non di competenza.

  • nell’anno precedente abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • nell’anno precedente il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

La circolare precisa che non concorrono alla formazione del limite i beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, mentre i beni utilizzati promiscuamente concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50 per cento.

  • non abbiano percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro.

E’ stato eliminato dalla legge di stabilità 2016 il limite (che ha effetto solo nei confronti dei contribuenti che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015) secondo cui non possono accedere al regime i soggetti che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato in misura prevalente rispetto ai redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione.

  • non si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La circolare ha precisato che il regime forfetario è da ritenersi incompatibile anche con il regime opzionale di tassazione agevolata della Patent Box.

  • siano residenti in Italia;
  • non effettuino, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • non partecipino a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.

Modalità di accesso

I contribuenti che già svolgono un’attività d’impresa ovvero un’attività professionale non devono fare alcuna comunicazione per accedere al regime, essendo lo stesso un regime naturale.

I contribuenti che, invece, iniziano una nuova attività d’impresa, d’arte o professione per accedere devono darne comunicazione in sede di compilazione del modello AA9/12. L’omessa comunicazione non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con sanzione amministrativa.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti e dell’assenza della cause ostative per l’accesso al regime va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi: rigo LM 21 campo 1 (requisiti per l’accesso al regime) e 2 (assenza della cause ostative) di Unico PF/2016.

Share Button