La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

  • oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
  • è precluso l’accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall’Agenzia delle entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle giornate del 23 e del 31 di gennaio.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

 

Verifica delle soglie di accesso Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza).

Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d’anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d’imposta in corso.

Diritti d’autore Nella verifica del mancato superamento della soglia di 65.000 euro vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d’autore.

Infatti, l’articolo 53, comma 2, lettera b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

Opzione – soggetti che in precedenza non avevano i requisiti I soggetti che, nell’anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell’accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019.

Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Opzione – soggetti che in precedenza avevano i requisiti, ma hanno utilizzato il regime di contabilità semplificata Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18, D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato).
Possesso di quote di Srl È consentito l’accesso nel 2019 al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di Srl con i caratteri previsti dalla norma (di controllo e con attività riconducibile), le abbia cedute entro il 31 dicembre 2018

Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 1° gennaio 2019, l’accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire in corso d’anno, prima del 31 dicembre 2019.

Infatti, l’Agenzia ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato.

Al contrario, il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28 dicembre 2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

Prestazioni verso il datore di lavoro Al fine di verificare la prevalenza dell’attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d’imposta.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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