Tra le ipotesi di modifica contenute nel prossimo Disegno di legge di Bilancio per il 2019 vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione del regime forfettario.

Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, allettati da una tassazione fissa al 15%, ma soprattutto alla luce del fatto che aderendo a tale regime potrebbero evitare l’emissione della fattura elettronica, a favore della tradizionale modalità analogica.

Va però osservato come tale regime in molte situazioni possa risultare svantaggioso: di seguito, per iniziare a pianificare la gestione 2019, anticipiamo le regole che dovrebbero trovare applicazione dal prossimo anno, focalizzando l’attenzione sulle considerazioni di convenienza che potrebbero consigliare o meno l’utilizzo del nuovo regime.

 

Le nuove regole del regime forfettario

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019, nell’attuale formulazione, allarga il limite di ricavi o compensi entro il quale il contribuente deve rimanere per poter applicare il regime forfettario: mentre sino ad oggi tale limite risultava differenziato in ragione dell’attività esercitata, dal 2019 tale limite sarà fisso a 65.000 euro per tutti i contribuenti (importo da verificare con riferimento al periodo d’imposta precedente).

Sotto il profilo della determinazione del reddito, al contrario, nulla cambia: occorrerà applicare ai ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta una misura di forfettizzazione che varia a seconda dell’attività esercitata dai soggetti (quindi sulla base del rispettivo codice di attività).

Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Ad esempio, un professionista che incassa 10.000 euro di compensi, deve dichiarare un reddito di 7.800 euro, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

 

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Dal 2019 sono stati semplificati i requisiti di accesso; vengono in particolar modo eliminati il vincolo di sostenimento di costi per personale dipendente e assimilato nel limite di 5.000 euro annui e l’impiego al termine del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non superiore a 20.000 euro.

L’unico requisito rimane quindi il tetto di fatturato.

Vengono modificate anche le cause di esclusione. In particolare, sarà confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per:

  1. chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro dovrebbe essere sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

L’intervento più delicato è quello legato alle partecipazioni societarie: mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in Srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime.

 

Considerazioni di convenienza

In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfettario, ricordando che sono molte le variabili in gioco che richiedono una valutazione specifica caso per caso.

Di seguito si segnalano i principali elementi da considerare.

Pro Contro
Calcolo dell’imposta L’aliquota fissa al 15% è certamente interessante, soprattutto per chi dichiara redditi non bassissimi; inoltre, per chi apre una nuova attività, l’aliquota del 5% risulta molto vantaggiosa.

Oltretutto, poter applicare un’aliquota fissa consente anche di pianificare più agevolmente gli esborsi in termini di imposta dovuta.

L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero per i committenti dall’applicazione di ritenute sui ricavi e compensi erogati a tali soggetti, conferendo un vantaggio in termini finanziari a professionisti e intermediari del commercio

Il fatto di applicare una tassazione sostitutiva sacrifica oneri detraibili e deducibili del contribuente (a parte i contributi previdenziali): il regime forfettario rischia di diventare poco conveniente per coloro che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, pagano interessi passivi sul mutuo, sostengono significativi costi per spese sanitarie, effettuano versamenti alla previdenza complementare, etc.

Allo stesso modo vengono perse le detrazioni per carichi di famiglia.

Queste considerazioni valgono ovviamente se il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale proveniente da tali oneri

Determinazione del reddito Nel regime forfettario il reddito è determinato, appunto, forfettariamente. Avranno convenienza soprattutto i soggetti che nell’ambito della propria attività sostengono pochi costi, che quindi nel regime forfettario si vedranno riconosciuti “gratuitamente” una quota di costi Chi sostiene importi significativi di costi ha interesse a rimanere in regimi ordinari di determinazione del reddito. Le percentuali di forfettizzazione sono infatti normalmente poco generose (si pensi, ad esempio, alle attività nel campo dell’edilizia, dove il reddito è pari all’86% dei ricavi incassati nel periodo d’imposta).

Opera negativamente sulla convenienza l’impiego di beni strumentali, in quanto si tratta di costi non deducibili nel regime forfettario.

Iva Il regime forfettario prevede operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, con la conseguenza che le cessioni/ prestazioni verso privati consumatori permettono al contribuente forfettario di “incamerare” la teorica Iva che sarebbe gravata sull’operazione. Non esercitare la rivalsa Iva non offre alcun vantaggio per le cessioni/ prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva.

Di contro, il forfettario non ha diritto a detrarre l’imposta assolta sugli acquisti, che quindi per tali soggetti si trasforma in un costo secco.

Inoltre, chi entra nel regime forfettario è soggetto alla rettifica della detrazione, con obbligo di restituire una quota di Iva detratta nei precedenti periodi d’imposta sui beni in giacenza e sui beni strumentali

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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