finanziamenti6Il D.L. n.145/13 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di € 600.000.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

L’agevolazione, le cui modalità operative saranno definite in un prossimo decreto, stabilisce la misura del credito di imposta in un importo massimo annuale di € 2.500.000 per ciascun beneficiario. Il credito è riconosciuto a tutte le imprese nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta. Non rilevano la forma giuridica, le dimensioni aziendali, il settore economico ne il regime contabile delle aziende.

Risultano agevolabili:

“a) i lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali”

 

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

 

Quanto alle spese agevolabili, il legislatore ha previsto che vi rientrano il costo:

  • del personale;
  • dell’ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto di Iva;
  • della ricerca svolta in collaborazione con università o organismi di ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

Il contributo sarà fruibile solo dopo presentazione di apposita istanza telematica.

Fiscalmente esso sarà rilevato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è maturato, non concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef, Ires ed Irap e potrà essere usato solo in compensazione.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button