Lo scorso 29 luglio 2015 è stato pubblicato in GU il decreto n.174 del 27 maggio 2015 con il quale si completa il quadro normativo che consente, per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo: si invitano i clienti di Studio a segnalare eventuali volontà di investimento o di spesa ai fini dell’agevolazione.

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare del credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019).

 

Attività agevolate

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche-usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui al punto 4);
  3. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati-trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
  4. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

In tale ultima categoria sono comprese anche le attività destinate alla:

  • definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione, compresi gli studi di fattibilità, purché non destinati a scopi commerciali;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida).

 

Spese agevolabili

Nell’ambito delle attività sopra elencate sono agevolabili le seguenti spese per:

  • personale altamente qualificato (retribuzione lorda), si tratta di personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifico. Il personale deve essere dipendente dell’impresa (con esclusione del personale addetto alle mansioni amministrative, contabili, commerciali), oppure legato ad essa da un rapporto di collaborazione, ovvero costituito da lavoratori autonomi che svolgano, tuttavia, la propria attività presso le strutture dell’impresa;
  • ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, occorre in tal caso prendere in considerazione la misura e il periodo di utilizzo del bene da ammortizzare nella attività di ricerca e sviluppo e tenere conto dei limiti imposti dai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e comunque di un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’Iva);

 

È possibile usufruire della agevolazione anche con riferimento ai beni in leasing, in questo caso il costo agevolabile è costituito dalla quota capitale del canone, secondo la quota deducibile prevista dell’art.102 Tuir, sempre rapportata all’effettivo impiego del bene nell’attività in ricerca e sviluppo e alla locazione non finanziaria, in tal caso le quote di ammortamento agevolabili sono determinate applicando i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 al costo storico risultante dal contratto di locazione.

 

  • contratti di ricerca, stipulati con università e/o enti di ricerca e/o organismi equiparati/altre imprese, comprese le start-up innovative, detti contratti non possono essere considerati ai fini in esame se stipulati con soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’impresa ovvero sono controllati dalla stessa o dalla medesima società che controlla l’impresa;

 

 

I contratti devono in ogni caso essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati dell’unione europea, aderenti allo Spazio Economico Europeo (See) ovvero in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

  • competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne;
  • spese sostenute per l’attività di certificazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro (per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale).

 

Misura del credito di imposta

Due sono le condizioni per accedere al credito di imposta:

  • le spese sostenute nell’attività di ricerca e sviluppo per ciascun periodo d’imposta devono essere almeno pari a 30.000 euro e
  • è necessario che esse realizzino un incremento della spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 detta media è pari a zero).

Al verificarsi delle due condizioni il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario nella misura del:

  • 50% della spesa incrementale in relazione al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca stipulati con università e/o enti e organismi di ricerca e/o imprese;
  • 25% della spesa incrementale in relazione agli strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali.

 

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Unico relativo al periodo d’imposta nel quale le spese agevolabili sono state sostenute, esso non concorre né alla determinazione del reddito tassabile ai fini Irpef/Ires né alla base imponibile Irap, non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi relativamente alle spese 2015 il primo utilizzo potrà avvenire nel 2016).

Al credito così determinato non si applicano:

  • il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU di cui all’art.1, co.53 L. n.244/07 e pari a 250.000 euro;
  • il limite massimo di compensabilità di cui all’art.34 L. n.388/00 e pari a 700.000 euro;
  • il divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

Infine va ricordato che il credito per ricerca e sviluppo è cumulabile con il credito d’imposta previsto per l’assunzione di personale altamente qualificato di cui all’art.24 D.L. n.83/12.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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