Il D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale. La nuova disciplina della crisi d’impresa ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali; le principali finalità sono quelle di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e quindi salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Operativamente, tali nuove previsioni si poggiano anche sull’allargamento della platea dei soggetti interessati dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo

Il nuovo codice della crisi d’impresa entra in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., operata dall’articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; sotto tale profilo, i presupposti non si sono modificati.

Le novità riguardano invece il profilo dimensionale, in quanto in precedenza l’obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis (quelli che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri.

Vecchio limite

Nuovo limite

Attivo

4.400.000

2.000.000

Ricavi

8.800.000

2.000.000

n. medio dipendenti impiegati

50

10

Regola di “innesco”

2 su 3 per 2 anni consecutivi

1 su 3 per 2 anni consecutivi

Va evidenziato come la riduzione dei parametri e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore.

Decorrenza

Uno dei punti più delicati è quello della decorrenza delle nuove previsioni.

Il comma 3 dell’articolo 379 contiene la disciplina transitoria e dispone quanto segue: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”

Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.

Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019; posto che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni, qualche dubbio potrebbe sorgere sul differimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all’articolo 2477, cod. civ.. Ciò posto, la relazione accompagnatoria al provvedimento in commento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Sul punto si deve comunque segnalare come siano forti le pressioni per una possibile modifica di tale previsione, modifica finalizzata da un lato ad innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall’altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista.

Lo Studio avviserà tempestivamente le singole società interessate circa l’evoluzione della disciplina, al fine organizzare la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Da segnalare, peraltro, che le società, durante tale regime transitorio, dovranno adeguare la propria struttura amministrativa ed organizzativa per farsi trovare pronte, anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli interni, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa, da applicarsi a decorrere dei successivi otto mesi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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