Rimborso IVA assolta in altri paesi europei: scadenza il prossimo 30 settembre

2018-01-24T08:40:19+00:00Settembre 7th, 2017|Scadenze|

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Per le Agenzie Viaggi questa è una casistica che può presentarsi in forma ricorrente se vengono svolte determinate attività (vendita di parchi tematici) o partecipazioni ad eventi (fiere e simili).

Infatti fornitori di parchi tematici europei (come DISNEYLAND PARIS, vedi anche questo nostro articolo ) o gli hotel esteri addebitano l’IVA locale sulle loro fatture (come correttamente previsto dalla normativa IVA europea) così come in caso di partecipazione di fiere all’estero, queste addebitano la locazione dello stand addebitando l’IVA presente nel loro paese, e non è possibile portarsi in detrazione tale IVA, ma solo chiederla a rimborso, attraverso la procedura descritta di seguito.

Unitamente al contenuto della citata direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella comunità europea è disciplinato da norme del singolo stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Tale procedura, per il 2016, è esperibile dallo scorso 1° gennaio 2017, mentre il termine ultimo per la richiesta di rimborso dell’Iva comunitaria è fissato nel prossimo 30 settembre 2017.

Entro tale termine sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro.

 

Data da cui presentare istanza 1° gennaio 2017
Data entro la quale presentare istanza 30 settembre 2017

 

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

 

Obbligo di invio telematico delle istanze Entratel
Fisco on line

 

Il termine del 30 settembre costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

 

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

 

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

 

Rimborso da parte di Stato estero

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l’ufficio delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente Ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

 

Richiesta di rimborso relativamente ad altri stati non facenti parte della Unione Europea

Allo stesso modo, grazie all’esistenza di appositi accordi di reciprocità, sarà possibile richiedere la medesima imposta versata nei seguenti Paesi non facenti parte della Comunità europea:

 

·         Svizzera
·         Norvegia
·         Israele

 

Per le richieste di rimborso relative all’Iva versata in tali stati il termine è il medesimo già citato ovvero il 30 settembre 2017.

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