Obbligo di invio entro il 28 febbraio 2017 delle spese sostenute nel 2016 dai condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

I dati da spedire all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata

A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello Unico PF e il modello 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria da parte dei soggetti obbligati tramite il Sistema Tessera Sanitaria e tramite il servizio Entratel/Fisconline (anche per il tramite degli intermediari abilitati delegati alla presentazione dei dati).

Le scadenze previste per l’invio dei dati sono quella del 31 gennaio dell’anno successivo per l’invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e quella del 28 febbraio dell’anno successivo per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate (tramite Entratel/Fisconline).

 

Con Provvedimento n.17731 del 25 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato dal 31 gennaio 2017 al 9 febbraio 2017 la scadenza prevista per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferite all’anno 2016.

 

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2017 all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata sono stati identificati da vari provvedimenti:

  • le imprese assicuratrici per i dati sui contratti e i premi;
  • le forme pensionistiche complementari per i contributi versati;
  • i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri per le spese funebri;
  • le università statali e non statali per le spese universitarie;
  • i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
  • i soggetti che rimborsano le spese sanitarie;
  • gli enti previdenziali per i contributi previdenziali;
  • i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi passivi;
  • gli amministratori di condominio per le spese detraibili su parti comuni;
  • le banche e le poste per i bonifici relativi a spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

 

L’invio delle spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l’obbligo) e il successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 stabiliscono che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento devono comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico ed acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio.

I dati da spedire sono desumibili dalle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle entrate e, precisamente:

  • la tipologia di intervento a seconda che si tratti di intervento che fruisce della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio o per l’arredo dell’immobile ristrutturato, della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica (sono previste 10 tipologie di interventi diversi);
  • se l’intervento ha avuto inizio nel 2016 o in anni precedenti;
  • l’ammontare complessivo dei bonifici effettuati nel 2016;
  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 con modalità di pagamento diversa dal bonifico;
  • le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare;
  • i dati catastali delle unità immobiliari;
  • la tipologia del soggetto al quale è attribuita la spesa.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.

Con riferimento a ciascun intervento effettuato dal condominio, il software per la compilazione dei dati effettua un controllo incrociato tra l’importo complessivo dell’intervento e la somma degli importi di spesa attribuiti ad ogni singolo soggetto (vedasi faq sito Agenzia delle entrate).

L’adempimento telematico non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore generalmente rilascia ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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