I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell’Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012. La modulistica utile alla presentazione dell’istanza di saldo e stralcio è già stata pubblicata ed è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf

 

I debiti per i quali è possibile presentare l’istanza di stralcio entro il 30 aprile 2019

I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

  1. a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e
  2. b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

possono essere estinti con il pagamento di importi forfettari degli stessi debiti qualora sussista una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata da un Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro ovvero dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012 (debitore in stato di sovraindebitamento per cui il tribunale competente ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione di tutti i suoi beni).

Lo stralcio dei debiti affidati all’Agente della riscossione derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali dovrà essere richiesto mediante una istanza da presentare all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, mediante il modello SA-ST la cui pagina informativa è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/.

La definizione avverrà mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato dei seguenti importi forfettari, diversi a seconda del valore dell’Isee del nucleo familiare:

  • Isee del nucleo familiare del debitore non superiore a 8.500 euro: pagamento nella misura del 16% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
  • Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 8.500 euro ma non superiore a 12.500 euro: pagamento nella misura del 20% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
  • Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 12.500 euro ma non superiore a 20.000 euro: pagamento nella misura del 35% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio.

Per le persone fisiche per cui è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio il pagamento dovrà essere effettuato nella misura del 10% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi.

 

Le tempistiche di versamento delle somme per cui si richiede il saldo e stralcio

Qualora il contribuente attesti una situazione di grave e comprovata difficoltà economica può presentare entro il 30 aprile 2019 il modello SA-ST all’Agente della riscossione a mezzo pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità, ovvero presentandosi di persona presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 del dettaglio delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate. I principali effetti della presentazione dell’istanza di stralcio saranno la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
  • in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non è fattore ostativo alla presentazione dell’istanza di saldo e stralcio l’eventuale precedente adesione alle definizioni agevolate denominate “Rottamazione-bis” o “Rottamazione-ter”, anche qualora le definizioni agevolate non siano state perfezionate.

Qualora siano stati effettuati versamenti parziali a seguito della precedente adesione alla definizione agevolata “rottamazione-bis” ovvero “rottamazione-ter”, gli importi già versati relativi alle rate scadute resteranno definitivamente acquisiti ma la presentazione dell’istanza di saldo e stralcio (modello SA-ST) consentirà di pagare gli importi residui della definizione agevolata dilazionando quanto dovuto in 17 rate, l’ultima con scadenza nell’anno 2025.

 

I controlli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

L’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione del valore Isee del nucleo familiare. In presenza di irregolarità od omissioni il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella istanza di saldo e stralcio presentata. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della richiesta degli enti competenti, ovvero nei casi di falsità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti previsti ed i debiti residui sono riaffidati in riscossione.

 

 

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