Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno reso note le modalità attuative per la concessione del contributo Nuova Sabatini successivo alla concessione del finanziamento da parte di banche o enti finanziari alle PMI per l’acquisto o la concessione il leasing di beni strumentali.

3.1 Quali soggetti possono beneficiare della Nuova Sabatini?

Possono beneficiare del contributo Nuova Sabatini le PMI che, alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo(vedi art. 8 comma 1 del suddetto decreto):

  • “a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
  • b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER”.

Non sono ammesse al contributo le imprese di intermediazione finanziaria e assicurative (previste nella sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

3.2 Quali caratteristiche deve avere il finanziamento deliberato per ottenere il contributo Nuova Sabatini?

La delibera di finanziamento, al fine di poter ottenere il contributo nuova Sabatini, deve contenere le seguenti caratteristiche:

  • “a) essere deliberato a copertura degli investimenti previsti dal decreto (vedi al § successivo);
  • b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
  • c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
  • d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
  • e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene”.

Il finanziamento, inoltre, può coprire anche fino al 100% degli investimenti previsti dal decreto e deve essere concesso entro il 31 dicembre 2016 “a valere sul plafond di provvista di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015”.

3.3 Quali sono gli investimenti ammissibili?

Il detto finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto in proprietà, o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Tali beni devono essere presenti nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 c.c. al fine di essere ammissibili come investimenti.

A ciò, il decreto aggiunge che sono ammissibili come investimento anche i beni che presentino un’autonomia funzionale pur se parti di altri beni strumentali e che gli investimenti ammissibili devono avere una delle seguenti destinazioni:

  • creazione di nuovo stabilimento;
  • ampliamento di stabilimento già esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    • 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    • 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    • 3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

3.4 Come si richiede il contributo nuova Sabatini?

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate presentano:

  • la richiesta di finanziamento, alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla domanda di accesso al contributo, attestante il possesso dei requisiti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto;
  • ciascuna banca o intermediario finanziario, una volta verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, la banca o l’intermediareio finanziario trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo; tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni;
  • entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, la banca o l’intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo;

la banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.

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