Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell’ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario. L’Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

  • “imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
  • “imprese in sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
  • “imprese e PA” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

 

Le modalità di richiesta della sospensione o dell’allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all’iniziativa “imprese in ripresa” è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l’impresa ai fini dell’accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

 

Sospensione mutui o leasing
Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i contratti di leasing operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano nell’attività di impresa.
Allungamento mutui chirografari o ipotecari
I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un’altra opzione per fruire dell’allungamento della durata dei contratti: qualora l’impresa avvii entro 12 mesi dall’atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall’istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell’impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di “moratoria” di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L’ABI ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf)

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015_.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018. L’impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall’istituto di credito/intermediario finanziario copia dell’ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all’intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità aziendale della pmi (può essere richiesto anche un business plan pluriennale in alcuni casi).

 

Le agevolazioni contenute nell’Accordo per il Credito 2015 hanno come riferimento principale la sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi ovvero l’allungamento della durata dei finanziamenti chirografari ed ipotecari. Tali operazioni non comportano particolari problematiche dal punto di vista contabile, in quanto si verificherà il pagamento del debito secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario (l’impresa dovrà farsi rilasciare copia del nuovo piano di ammortamento).

 

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di leasing immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di leasing mobiliari comporta le seguenti conseguenze:

  • durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
  • l’esercizio dell’opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
  • le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei leasing mobiliari o di 12 mesi dei leasing immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata “Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico” è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell’allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell’entità dei canoni, l’impresa ridetermini i costi di competenza dell’esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell’eventuale maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell’utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

 

Esempio contabile di applicazione della moratoria del contratto di locazione finanziaria

In data 1° gennaio 2015 una pmi operante nel campo dell’automazione industriale ha stipulato un contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il valore corrente del cespite era pari a 120.000 euro. Il contratto prevedeva il versamento anticipato di un maxi-canone pari a 20.000 euro, e il versamento di 20 canoni trimestrali posticipati pari a 5.000 euro cadauno, oltre ad un’opzione per l’esercizio del riscatto del bene da esercitare al termine della durata contrattuale al prezzo di 1.000 euro. Il locatario richiede in data 9 marzo 2018 la sospensione del pagamento delle quote capitale dei canoni di leasing e soddisfando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti la moratoria viene accordata da parte della società di leasing. L’impresa viene ammessa alla moratoria a fare data dal 1° gennaio 2018 (i canoni di leasing aventi scadenza originaria 31/03/2018 e 30/06/2018 vengono addebitati con la sola quota interessi). L’esercizio dell’opzione di riscatto del bene viene postergato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO
N° rata Data Rata Quota interesse Quota capitale
01/01/2015      
0 01/01/2015 20.000   20.000
1 31/03/2015 5.000 1.848 3.152
2 30/06/2015 5.000 1.775 3.225
3 30/09/2015 5.000 1.700 3.300
4 31/12/2015 5.000 1.624 3.376
5 31/03/2016 5.000 1.546 3.454
6 30/06/2016 5.000 1.466 3.534
7 30/09/2016 5.000 1.385 3.615
8 31/12/2016 5.000 1.301 3.699
9 31/03/2017 5.000 1.216 3.784
10 30/06/2017 5.000 1.128 3.872
11 30/09/2017 5.000 1.039 3.961
12 31/12/2017 5.000 948 4.052
13 31/03/2018 5.000 854 4.146
14 30/06/2018 5.000 758 4.242
15 30/09/2018 5.000 660 4.340
16 31/12/2018 5.000 560 4.440
17 31/03/2019 5.000 458 4.542
18 30/06/2019 5.000 353 4.647
19 30/09/2019 5.000 245 4.755
20 31/12/2019 5.000 135 4.865
TOTALI   120.000 21.000 99.000
Riscatto 31/12/2019 1.000   1.000
TOTALI 121.000 21.000 100.000

 

PIANO DI AMMORTAMENTO POST MORATORIA
N° rata Data Rata Quota interesse Quota capitale
0 01/01/2015      
0 01/01/2015 20.000   20.000
1 31/03/2015 5.000 1.848 3.152
2 30/06/2015 5.000 1.775 3.225
3 30/09/2015 5.000 1.700 3.300
4 31/12/2015 5.000 1.624 3.376
5 31/03/2016 5.000 1.546 3.454
6 30/06/2016 5.000 1.466 3.534
7 30/09/2016 5.000 1.385 3.615
8 31/12/2016 5.000 1.301 3.699
9 31/03/2017 5.000 1.216 3.784
10 30/06/2017 5.000 1.128 3.872
11 30/09/2017 5.000 1.039 3.961
12 31/12/2017 5.000 948 4.052
13 31/03/2018 854 854 0
14 30/06/2018 854 854 0
15 30/09/2018 5.000 854 4.146
16 31/12/2018 5.000 758 4.242
17 31/03/2019 5.000 660 4.340
18 30/06/2019 5.000 560 4.440
19 30/09/2019 5.000 458 4.542
20 31/12/2019 5.000 353 4.647
21 31/03/2020 5.000 245 4.755
22 30/06/2020 5.000 135 4.865
TOTALI 121.708 22.708 99.000
Riscatto 30/06/2020 1.000   1.000
TOTALI   122.708 22.708 100.000

In data 31 marzo 2018 e 30 giugno 2018 il locatario contabilizza i canoni di leasing versati che corrispondono agli interessi maturati sul debito residuo alla data di inizio della moratoria (854 euro per ciascuna delle 2 rate). Riguardo gli effetti sul Conto economico, il totale degli importi ancora dovuti dal locatario alla società di leasing alla data del 1° gennaio 2018 (pari a 41.708 euro) deve essere ripartito pro-rata temporis lungo la durata residua prolungata fino al 30 giugno 2020. Tale trattamento contabile si deve applicare anche alla quota di maxi-canone non ancora “spesato” alla data del 1° gennaio 2018 pari a 8.000 euro (cioè pari al maxi-canone iniziale di 20.000 meno la quota “spesata” con la tecnica dei risconti attivi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 pari a 4.000 euro per ciascuna annualità).

Il nuovo canone di competenza annuale dal 1° gennaio 2018 va calcolato rapportando la somma dei canoni da pagare dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 (41.708/2,5), diventando di 16.683,20 euro e il maxi-canone residuo di competenza annuale va calcolato con lo stesso criterio (8.000/2,5), diventando di 3.200 euro. Il costo di competenza degli esercizi 2018 e 2019 diventa pertanto di 19.883,20 euro mentre il costo di competenza dell’esercizio 2020 (escludendo il riscatto) diventa di 9.941,60 euro.

 

In caso di utilizzo dello stesso conto contabile per la contabilizzazione del maxi-canone e dei canoni trimestrali di leasing (“Canoni di leasing macchinario”), alla data del 31 dicembre 2018 sarà necessario iscrivere un rateo passivo di 4.975,20 euro e il risconto attivo del maxi-canone di 4.800 euro per allineare il costo di competenza pari a 19.883,20 euro all’importo risultante dal mastrino contabile di 19.708 euro (dato dai canoni pagati nel 2018 più il giroconto del maxi-canone di 8.000 euro). Con lo stesso criterio derivante dal raffronto tra la quota derivante dal mastrino contabile e la quota di competenza annuale andranno gestite anche le scritture di competenza degli esercizi 2019 e 2020.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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