Importanti novità in tema di fatturazione elettronica e adempimenti IVA telematici contenuti nel Decreto Crescita D.L. 34/2019, di seguito brevemente riepilogati:

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

Con l’articolo 12 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore intende estendere l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1°gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. L’attuale disciplina dell’imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel D.M. datato 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell’altro territorio sono tenuti a emettere fattura in quadruplice esemplare. L’articolo in esame prevede che le modalità per l’introduzione del richiamato obbligo siano demandate a un decreto del Mef in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall’articolo 71, D.P.R. 633/1972, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. La norma fa comunque salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

L’ultimo periodo della norma stabilisce che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame.

Allungati i termini per l’emissione della fattura elettronica

Con l’articolo 12-ter del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore interviene nel comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere quale scadenza ultima per emettere la fattura elettronica senza incorrere in sanzioni un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento per le prestazioni di servizi). Viene così incrementato di soli due giorni il precedente termine di 10 giorni introdotto dal D.L. 119/2018 con effetto dal 19 dicembre 2018.

Si tenga, infine, presente che il termine previsto dall’articolo 21 comma 4 del decreto Iva risulta applicabile già dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta e solo dal prossimo 1° ottobre 2019 per quanti procedono alla liquidazione mensile. Ciò in quanto fino alle predette date (e cioè fino al 30 giugno per i trimestrali e fino al 30 settembre per i mensili) hanno trovato applicazione le disposizioni transitorie che hanno permesso ai trimestrali, e permetteranno ai mensili, di emettere senza applicazione di sanzioni il documento elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica riferita alla data di effettuazione dell’operazione.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche (LIPE)

Con l’articolo 12-quater del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha modificato il comma 1 dell’articolo 21-bis del D.L. 78/2010, disposizione che ha introdotto il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini Iva (la cosiddetta LIPE). La novità consiste nella possibilità di non presentare la LIPE relativa al quarto trimestre laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati sia trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In pratica, la LIPE relative al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA2020, relativa al periodo d’imposta 2019, entro la data del 28 febbraio 2020 (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Più tempo per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il comma 1 dell’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) vengono apportate modifiche all’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

  • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del decreto Iva);
  • restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;  
  • nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Registri contabili: obbligo di stampa solo in caso di richiesta

Con l’articolo 12-octies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva. La norma in vigore, il comma 4-quater dell’articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Imposta di bollo virtuale su FE

Con l’articolo 12-novies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. L’Agenzia delle entrate include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva ai sensi del D.M. 16 giugno 2014, sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta. Il secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo).

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze. L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della citata sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio. Con decreto del Mef sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.



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