Con la Legge di Stabilità 2016 (commi da 178 a 181 Legge 208/2015) vengono prorogati gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, con alcune novità.

Se l’intervento degli sgravi contributivi introdotto nel 2015 aveva dato speranze ed era riuscito nella stabilizzazione di numerosi contratti, ecco che la Legge di Stabilità 2016 riduce di gran lunga le aspettative future. Il nuovo intervento, infatti, prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

Si passa, pertanto, da 8.060,00 annui a 3.250,00 annui e da 36 mesi a 24 mesi di sgravi contributivi.

Il beneficio di sgravi contributivi per le assunzioni effettuate nel 2016, come per il 2015, non è riconosciuto:

– per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;

– per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

– con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (o quello del 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

– non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Subentro in appalto

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

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