Secondo le indicazioni dei commi 125 e 125-sexies della L. 124/2017, le società di capitali devono fornire ai terzi le informazioni riguardanti i benefici economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati.
Le informazioni da comunicare e di cui si dirà in seguito, vanno fornite in:
- Nota integrativa;
- tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
N.B. | La mancata indicazione di tali informazioni comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio che, per effetto delle previsioni contenute nella legge di conversione del recente D.L. 52/2021, risulta sospeso per il 2021. |
Indicazioni di cui al comma 125, L. 124/2017
Secondo le indicazioni del comma 125 vanno riportati in nota e sul sito internet:
- le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
- erogati nell’esercizio finanziario precedente
- di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro importo complessivo nel periodo/anno anche se le singole operazioni risultano d’importo inferiore.
Sono soggetti a tale obbligo i soli rapporti bilaterali e quindi non rilevano i vantaggi di carattere generale. |
L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. |
I benefici rilevano secondo il principio di cassa e anche quando il beneficio fosse in natura rileverà nell’esercizio in cui risulterà goduto.
Regime sanzionatorio
Secondo il comma 125-sexies, L. 124/2017 l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità sin qui esposto comporta l’applicazione:
- della sanzione dell’1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame,
- dell’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui dopo 90 giorni dalla contestazione non si provveda all’adempimento.
Sospensione del regime sanzionatorio
Come è facile intuire per effetto dei numerosi aiuti ricevuti in conseguenza della emergenza epidemiologica, la pubblicità per gli aiuti 2020 potrà essere sufficientemente complicata.
Questa difficoltà è stata presa in considerazione anche dal Legislatore che in sede di conversione del D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) ha previsto che il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.