Secondo le indicazioni dei commi 125 e 125-sexies della L. 124/2017, le società di capitali devono fornire ai terzi le informazioni riguardanti i benefici economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati.

Le informazioni da comunicare e di cui si dirà in seguito, vanno fornite in:

  • Nota integrativa;
  • tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

 

N.B. La mancata indicazione di tali informazioni comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio che, per effetto delle previsioni contenute nella legge di conversione del recente D.L. 52/2021, risulta sospeso per il 2021.

 

Indicazioni di cui al comma 125, L. 124/2017

Secondo le indicazioni del comma 125 vanno riportati in nota e sul sito internet:

  • le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
  • erogati nell’esercizio finanziario precedente
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro importo complessivo nel periodo/anno anche se le singole operazioni risultano d’importo inferiore.

 

Sono soggetti a tale obbligo i soli rapporti bilaterali e quindi non rilevano i vantaggi di carattere generale.

 

L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

I benefici rilevano secondo il principio di cassa e anche quando il beneficio fosse in natura rileverà nell’esercizio in cui risulterà goduto.

 

Regime sanzionatorio

Secondo il comma 125-sexies, L. 124/2017 l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità sin qui esposto comporta l’applicazione:

  • della sanzione dell’1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame,
  • dell’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui dopo 90 giorni dalla contestazione non si provveda all’adempimento.

 

Sospensione del regime sanzionatorio

Come è facile intuire per effetto dei numerosi aiuti ricevuti in conseguenza della emergenza epidemiologica, la pubblicità per gli aiuti 2020 potrà essere sufficientemente complicata.

Questa difficoltà è stata presa in considerazione anche dal Legislatore che in sede di conversione del D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) ha previsto che il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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