Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2017.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro   per la generalità delle società;
 
516,46 euro   per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.

 

  Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2017, anno per il quale si versa la tassa.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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