L’articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva).

L’originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

 

Ambito soggettivo

La proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

  • contribuenti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
  • contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell’impresa familiare), purché l’associazione, la società o l’impresa possegga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

 

 

Ambito oggettivo

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l’Irap e l’Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

  • contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
  • diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
  • imposte sostitutive;
  • cedolare secca;
  • imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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