Entro il prossimo 27 dicembre 2017 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2017. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013   per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente
 
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

 

Determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

 

Modalità di determinazione dell’acconto

I metodi per determinare l’acconto Iva storico 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente
analitico liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
previsionale 88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

·      al mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili;

·      al saldo dell’anno 2016 per i contribuenti trimestrali;

·      al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2016), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2016. Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2017, rispetto a quella adottata nel 2016, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

·       contribuente mensile nel 2016 che è passato trimestrale nel 2017: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2016, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016;

·       contribuente trimestrale nel 2016 che è passato mensile nel 2017: l’acconto dell’88% è pari ad un terzo dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2016; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2017 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

Metodo analitico Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

·       le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2017, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

·       le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2017.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta

Metodo previsionale Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto

 

L’acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva
·       soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

·       soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017;

·       soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali);

·       soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

·       soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017 risulta un’eccedenza a credito;

·       soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017;

·       soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;

·       soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi;

·       soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

·       produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·       soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;

·       soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·       soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili

 

Split payment: regole particolari per l’anno 2017

L’articolo 5, comma 2-bis, D.M. 23 gennaio 2015 stabilisce che “I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, L. 405/1990, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto”.

In pratica, quindi, i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell’Iva, nell’effettuazione del versamento del c.d. acconto Iva “devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972. In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente ai sensi del comma 01 dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo”.

Ai fini dell’acconto Iva, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le P.A. e società soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Infine, l’articolo 2, comma 4, D.M. 27 giugno 2017 stabilisce che “per l’anno 2017 i soggetti di cui all’articolo 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all’articolo. 6, comma 2, L. 405/1990, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.

Pertanto, in caso di applicazione del metodo storico:

  • le P.A. e società che versano separatamente l’imposta dovuta sulle operazioni in split payment (versamento diretto), dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
  • le P.A. e società che, invece, annotano le fatture nel registro Iva vendite o corrispettivi (metodo della liquidazione) dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla scissione dei pagamenti nel mese di novembre 2017 per i contribuenti con liquidazione mensile, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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