Entro il prossimo 27 dicembre 2018 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2018. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente
 
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

 

Determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell’acconto

I metodi per determinare l’acconto Iva storico 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente
analitico liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
previsionale 88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

·      al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili;

·      al saldo dell’anno 2017 per i contribuenti trimestrali;

·      al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2017), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2017. Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2018, rispetto a quella adottata nel 2017, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

·       contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2017, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017;

·       contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l’acconto dell’88% è pari a 1/3 dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2018 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

Metodo analitico Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

·       le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

·       le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2018.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta

Metodo previsionale Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto

 

L’acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

 

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

 

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva
·       soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

·       soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018;

·       soggetti cessati prima del 30 novembre 2018 (mensili) o del 30 settembre 2018 (trimestrali);

·       soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

·       soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2018 risulta un’eccedenza a credito;

·       soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2018;

·       soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;

·       soggetti che nel corso del 2018 sono usciti dal regime dei minimi;

·       soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

·       produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·       soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;

·       soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·       soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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