Il prossimo 20 aprile è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019; si tratta della prima volta in cui i contribuenti procederanno ad assolvere il bollo in fattura secondo le nuove previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019.

Nuove modalità per assolvere l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

Con l’entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo, in relazione alle fatture interessate da tale obbligo.

In particolare, l’imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, fra l’altro, operazioni esenti da Iva ex articoli 10, D.P.R. 633/1972, operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) od operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

La principale novità consiste nel fatto che:

  • mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,

  • la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche ed il versamento deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; tale conteggio viene infatti effettuato tenendo conto del flag “dati bollo” che il contribuente deve aver contrassegnato quando l’operazione è soggetta a imposta di bollo.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale

  • con addebito su conto corrente bancario o postale, o

  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Tali dati sono evidenziati nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate; i contribuenti possono accedervi tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite la Carta nazionale dei servizi.

Va altresì sottolineato come non risulta modificato l’articolo 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità. La nuova modalità riguarda infatti solo le fatture emesse in modalità elettronica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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