Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017. Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto – liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva
Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi
unica 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0
1 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0
2 17 luglio 2017 0,18 21 agosto 2017 0,18
3 21 agosto 2017 0,51 18 settembre 2017 0,51
4 18 settembre 2017 0,84 16 ottobre 2017 0,84
5 16 ottobre 2017 1,17 16 novembre 2017 1,17
6 16 novembre 2017 1,50

 

Non titolari di partita Iva
Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi
Unica 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0
1 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0
2 31 luglio 2017 0,33 31 agosto 2017 0,33
3 31 agosto 2017 0,66 02 ottobre 2017 0,66
4 02 ottobre 2017 0,99 31 ottobre 2017 0,99
5 31 ottobre 2017 1,32 30 novembre 2017 1,32
6 30 novembre 2017 1,65

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all’applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

Versamento e compensazione

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

  Soggetti Irpef Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo 4001 2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002
Iva annuale saldo 6099
Irap – saldo 3800
Irap – acconto prima rata 3812
Irap – acconto seconda rata 3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario 1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni 3805

 

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Stretta alla compensazione dei crediti fiscali” contenuta nella circolare mensile del mese di maggio.

In ogni caso di ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
  • dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Da ricordare

 

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui alla informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni “orizzontali” e non anche le “verticali”.

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

–     le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”;

–      non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole.

 

Modello Iva e versamento dell’imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell’articolo 7-quater del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

  • in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017,
  • in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

 

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l’ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
  • se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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