Entro il prossimo 6 aprile 2018 i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Invio al 6 aprile 2018

Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell’articolo 21, D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio scorso. Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l’aggiornamento del tracciato per l’invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

A seguito dell’approvazione delle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018 è stata disposta la proroga al 6 aprile 2018 della scadenza per l’invio dei dati del secondo semestre 2017.

Occorre peraltro ricordare che l’articolo 1-ter, comma 1, D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell’invio delle fatture relative al primo semestre 2017; malgrado tale norma fissasse la scadenza al 28 febbraio 2018, nel provvedimento di proroga è stato disposto che anche l’invio correttivo del primo semestre potrà essere effettuato entro il prossimo 6 aprile 2018, in concomitanza dello spesometro del secondo semestre.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture   Scadenza
     
Secondo semestre 2017   6 aprile 2018
     
Correzioni primo semestre 2017   6 aprile 2018

 

Periodicità

Secondo quanto previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale; per il 2017 il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale.

Il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Dal 2018, pertanto, sta ai contribuenti scegliere la periodicità che preferiscono.

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l’invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, la possibilità di effettuare l’invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito all’invio opzionale delle fatture ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

 

Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

  • la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni);
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta (ovvero la tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura).

Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni documento riepilogativo, i seguenti dati:

  • per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
  • per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l’importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell’Iva addebitata nella fattura.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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