L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025; con il medesimo provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall’art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.
Soggetti interessati alla presentazione del modello 770
Il modello 770/2025 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per “riepilogare” le ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti.
In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2025, i soggetti che, in riferimento all’anno 2024:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.
Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:
- quanto erogato a tale titolo (quadri SF, SH, SK, SI, ecc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine, ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:
- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Le novità più significative del modello 770/2025, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano essenzialmente i quadri ST, SV e SX.
In particolare, i quadri ST, dedicato alle “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive”, e SV, dedicato alle “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”, sono stati “alleggeriti”, al fine di migliorare e semplificare la loro compilazione.
A tal fine, sono state previste, all’interno del punto 10:
– l’eliminazione della nota con codice “F”, riferita a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2026;
– l’introduzione della nota con codice “M”, riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
– l’eliminazione della nota con codice “N”, riferita alle residue rate di imposta nell’ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;
– la rimozione delle note con codici “1”, “2” e “3”, collegate ai tributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria.
Per la compilazione del punto 15 sono state rimosse le note sui tributi sospesi per emergenza sanitaria.
Per eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato introdotto il codice 20, per consentire una gestione più chiara e uniforme.
Nel quadro SX, dedicato al “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, è stata confermata l’indicazione dei trattamenti integrativi speciali per alcuni settori. In particolare, per i settori turismo, ristorazione e termale, è stata confermata l’esposizione dei crediti d’imposta per il lavoro notturno e straordinario del primo semestre 2024.
Infine, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 25978/2025, ha introdotto le disposizioni attuative dell’art. 16, D.Lgs. n. 1/2024, in merito alla semplificazione del modello 770. In particolare, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta, a decorrere dal 6 febbraio 2025 è possibile utilizzare il “modello F24/770” in alternativa al modello in commento.
Quadro SF
Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2024, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SG
Nel quadro SG devono essere indicate le somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
Quadro SI
Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2024, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.
Nel riquadro SI2 devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, indicando:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella “SG – Elenco dei Paesi e Territori esteri” riportata in appendice.
Nel prospetto utili pagati nell’anno 2024 in qualità di emittente (rigo SI3), le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’IRES, che nell’anno solare 2024 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2024 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.
Quadro SK
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2024, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Devono, inoltre, essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98, TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter, D.P.R. n. 600/1973 (si veda anche art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’art. 74, TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).
Quadro ST
Rimane confermata la struttura del quadro ST in 4 sezioni:
- sezione I (Erario);
- sezione II (Addizionale regionale);
- sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
- sezione IV (imposte sostitutive applicate).
L’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II, al codice Regione. In caso di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
