A partire da quest’anno è utilizzabile la deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da destinare alla locazione, introdotta dall’art.21 del D.L. 133/2014.

L’agevolazione è rivolta alle persone fisiche non esercenti attività commerciale e prevede una deduzione dal reddito complessivo IRPEF pari al 20% delle spese per l’acquisto – effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 – di immobili a destinazione residenziale:

  • di nuova costruzione su aree edificabili già possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. L’impresa che esegue i lavori deve attestare tramite fattura le spese ai fini della deduzione. Va inoltre rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014;
  • oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (art 3, comma 1, lettere d) e c), del DPR n. 380/2001;
  • invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto dell’8 settembre ha affermato che sono da considerarsi invendute le unità immobiliari interamente o parzialmente costruite alla data del 12 novembre 2014, ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (per esempio la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento o accordi similari).

Presupposti

Presupposti necessari ai fini dell’agevolazione sono:

  1. prezzo di acquisto dell’immobile non superiore a euro 300.000 comprensivo di IVA, come da atto notarile. Si aggiunge la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto nella misura del 20% degli stessi
  2. destinazione dell’immobile entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni;
  3. l’unità immobiliare non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  4. l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
  5. l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 158/2009;
  6. il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
  7. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
Si ricorda che…

 

 

In caso di trasferimento dell’immobile locato (vendita o successione ereditaria), la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

 

 

La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eventualmente previste per le stesse spese.

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