Con la circolare n.8 del 3 febbraio 2026 l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2026.

Nella tabella che segue si riporta la stratificazione delle percentuali stabilite per le principali casistiche:

Categoria IVS (%) Aliquota aggiuntiva (%) Totale (%)
Collaboratori e assimilati 33,00 2,03 35,03
Professionisti autonomi 25,00 1,07 26,07
Lavoratori sportivi dilettanti 25,00 2,03 27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza 24,00 0,00 24,00

In sintesi, non si sono avute variazioni rispetto al 2025:

Soggetto iscritto alla Gestione separata   2025 2026
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva 26,07% 26,07%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL 33,72% 33,72%
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL 35,03% 35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica   24% 24%

Il massimale di reddito per l’anno 2026 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è incrementato rispetto al 2025, pari a 122.295 euro.

Invece, il minimale di reddito per l’anno 2026 per il quale vedersi accreditare l’intero anno contributivo è pari a 18.808 euro (quindi, il contributo “minimo” da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

 

Modalità di versamento dei contributi all’Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

 

Professionisti   Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori   Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali   Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a determinati importi lordi.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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