Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

 

Artigiani e commercianti

L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

 

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,55%.

 

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:

 

Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) 3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) 3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)

 

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:

 

scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 23,55 % 23,64 %
da 46.123,00 24,55 %* 24,64 %*
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 20,55 % 20,64 %
da 46.123,00 21,55 %* 21,64 %*

 

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

  • l’eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
  • i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

 

Gestione separata Inps

L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:

 

  2016 2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva 27,72% 25,72%
Non titolare di partita Iva 31,72% 32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica 24% 24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24:

 

Professionisti con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
 
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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