Il prossimo 16 febbraio 2021 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata). Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail

16 febbraio 2021

Presentazione modello 1031

1° marzo 2021

Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I online” e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il premio può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2021 o in 4 rate di uguale importo.

In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: la prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2021 e le successive 3 rispettivamente entro:

  • il 17 maggio 2021;

  • il 20 agosto 2021;

  • il 16 novembre 2021.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall’Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”. Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta Basi di calcolo”.

L’articolo 1, comma 36 della L. 178/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per:

  • le federazioni sportive nazionali;

  • gli enti di promozione sportiva;

  • le associazioni e società dilettantistiche

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Le riduzioni applicabili

Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

  • sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

  • riduzione per le imprese artigiane (PAT);

  • riduzione per Campione d’Italia (PAT);

  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci (PAT);

  • incentivi per assunzioni ai sensi dell’articolo 4, comma 8-11, L. 92/2012 (PAT).

Si segnala che le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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