Come ogni anno, in attuazione dell’art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2013 sui:
- compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
- compensi corrisposti agli intermediari di commercio.
Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.
Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:
- identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
- ammontare delle ritenute operate;
- ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.
Riteniamo anche opportuno richiamare l’attenzione su alcuni particolari compensi:
- sportivi dilettanti
nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.69, co.2 Tuir,
- nuove iniziative produttive – regime agevolato ex art 13 L. n.388/00
non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,
- imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/11
sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 D.L. n.98 del 6 luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.
- ricercatori residenti all’estero
le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell’ammontare erogato,
- finanziamenti fruttiferi
vanno certificate le ritenute applicate, all’atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci.
In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.
- prestiti obbligazionari
la ritenuta sugli interessi dovuti sui prestiti obbligazionari si applica, secondo il disposto dell’art.2, co.9 D.L. n.138/11, nel momento in cui l’interesse è esigibile. Andranno quindi certificate nel 2014 le ritenute versate in relazioni agli interessi esigibili dal 1° gennaio 2013 (quindi nel caso di cedola 1° luglio 2013-1° gennaio 2014, tutto l’interesse deve intendersi esigibile dal 2014, anche se maturato nel 2013, e la relativa ritenuta sarà da versare solo nel 2014 e da certificare nel 2015).