certificazioniCome ogni anno, in attuazione dell’art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2013 sui:

  • compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
  • compensi corrisposti agli intermediari di commercio.

Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.

Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:

  • identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
  • identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
  • causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
  • importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
  • ammontare delle ritenute operate;
  • ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
  • periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

Riteniamo anche opportuno richiamare l’attenzione su alcuni particolari compensi:

  • sportivi dilettanti

nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.69, co.2 Tuir,

  • nuove iniziative produttive – regime agevolato ex art 13 L. n.388/00

non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,

  • imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/11

sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 D.L. n.98 del 6 luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.

  • ricercatori residenti all’estero

le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell’ammontare erogato,

  • finanziamenti fruttiferi

vanno certificate le ritenute applicate, all’atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci.

In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

  • prestiti obbligazionari

la ritenuta sugli interessi dovuti sui prestiti obbligazionari si applica, secondo il disposto dell’art.2, co.9 D.L. n.138/11, nel momento in cui l’interesse è esigibile. Andranno quindi certificate nel 2014 le ritenute versate in relazioni agli interessi esigibili dal 1° gennaio 2013 (quindi nel caso di cedola 1° luglio 2013-1° gennaio 2014, tutto l’interesse deve intendersi esigibile dal 2014, anche se maturato nel 2013, e la relativa ritenuta sarà da versare solo nel 2014 e da certificare nel 2015).

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