L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle società di comodo in perdita sistematica per fornire i propri chiarimenti su alcune questioni applicative,
con la C.M. n.1/E del 15 febbraio 2013, recependo le risposte rese nel corso dei forum con la stampa specializzata tenutisi nel mese di gennaio,
Come noto il D.L. n.138/11 era intervenuto disponendo che:
- sono considerate di comodo (quindi subiscono limitazioni all’utilizzo dei crediti Iva, hanno un obbligo di adeguamento del reddito minimo nonché del valore della produzione da dichiarare ai fini Irap, oltre ad avere un vincolo all’utilizzo delle perdite pregresse) le società che presentano 3 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero uno di questi 3 con un reddito inferiore al reddito minimo);
- nell’anno in cui la società diviene di comodo deve calcolare un’Ires maggiorata sul reddito da dichiarare, pari al 38% (anziché il 27,5% ordinariamente dovuto)
Tali disposizioni, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, esplicano i propri effetti dal periodo d’imposta 2012 che si è da poco chiuso.
I chiarimenti dell’Agenzia
Su tale disciplina l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta offrendo i propri chiarimenti su 4 questioni, la prima delle quali di rilevante impatto operativo.
| Vincoli all’utilizzo del credito Iva | Per le società non operative il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ammesso a rimborso, né può costituire oggetto di compensazione orizzontale con altri tributi o contributi (la compensazione verticale è invece comunque permessa); inoltre, qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo inferiore all’importo che risulta dall’applicazione dei coefficienti al co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ulteriormente riportabile e, pertanto, viene perso.Visto che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la prima verifica riguarda il triennio 2009-2011, quindi il 2012 è il primo anno che può essere considerato “di comodo”, ci si interrogava circa la decorrenza di tale limitazione. L’Agenzia ha chiarito che ad essere vincolato è il credito 2012, che quindi dal 2013 non può più essere liberamente utilizzato. Il credito 2011 eventualmente speso in compensazione o richiesto a rimborso nel corso del 2012 è invece stato utilizzato correttamente.
Qualora la società in questione abbia presentato nel corso del 2012 modelli TR per la chiesta a rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione dei crediti trimestrali, oggi si troverà a dover restituire il credito in questione (con applicazione di interessi ma senza sanzioni). |
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| Verifica sul reddito “lordo” | Lo status di società di comodo va verificato con riferimento ai risultati reddituali che vengono indicati dalla società nelle dichiarazioni fiscali inviate; ci si era interrogati circa quale fosse l’elemento da prendere a riferimento. Sul punto è stato precisato che la verifica va condotta sul reddito lordo prima della compensazione con eventuali perdite maturate nei precedenti periodi d’imposta e quindi riportate in compensazione. In questo modo si evita che forti perdite (legittimamente) riportate possano alterare la verifica delle condizioni di operatività. | |
| Adeguamento reddituale e verifica dello status di comodo | Una delle possibilità per sfuggire allo status di comodo è il fatto di realizzare, nell’ambito del triennio di riferimento, in corrispondenza di almeno un periodo d’imposta, un reddito almeno pari al reddito minimo.Poiché una delle conseguenze dello status di comodo è la necessità di adeguarsi al reddito minimo, ci si era chiesti se questo adeguamento potesse considerarsi valido per tale verifica. La risposta dell’Amministrazione Finanziaria è stata negativa.
Pertanto, se il triennio 2009-2011 presenta risultati fiscali insufficienti e la società diviene di comodo nel 2012, dovendosi in tale anno adeguare al reddito minimo, comunque tale adeguamento non consente di considerare “salvaguardato” il 2012. Pertanto anche il successivo triennio 2010-2012 sarà da considerarsi in perdita sistemica, quindi il 2013 diverrà di comodo. E così proseguendo. |
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| No disapplicazione parziale per le holding | Per evitare di essere interessata dalla disposizione in commento, la società deve verificare se risultano o meno applicabili cause di esclusione di cui all’art.30 della L. n.724/94 (da verificare in relazione al periodo d’imposta ove la società risulterebbe di comodo) ovvero il fatto che ricorra una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2012/87956 dell’11 giugno 2012, queste ultime da verificare in relazione ad una delle annualità del triennio di riferimento. Se si realizza una di queste cause in relazione ad una delle annualità in perdita, tale anno può essere escluso dal triennio e, di conseguenza, detto triennio decorre dall’esercizio successivo: ad esempio, se il triennio di riferimento fosse 2009-2010-2011 e la causa di disapplicazione è stata verificata nel 2010, il triennio inizierebbe a decorrere dal 2011, quindi la società rischierebbe di essere di comodo solo da 2014.Tra queste cause di disapplicazione vi è quella riguardante i soggetti che possiedono prevalentemente partecipazioni in:
1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art.2, co.36-decies e seguenti del D.L. n.138/11; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art.2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 del Tuir. Al riguardo l’Agenzia ha precisato che tale causa di disapplicazione può ritenersi applicabile solo nel caso di prevalenza del patrimonio della società investito in tali partecipazioni, mentre in caso contrario essa non risulta applicabile. Questa non può neppure considerarsi un caso di disapplicazione parziale, ossia non è possibile escludere la specifica partecipazione nel momento in cui si tratterà di fare il calcolo del reddito minimo. |
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Si ricorda infine come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 4 marzo 2013 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità pratiche di assolvimento della maggiorazione Ires, precisando che:
- la maggiorazione del 10,5% si applica sia alle società di comodo in perdita sistemica, sia a quelle che non hanno raggiunto il livello minimo di ricavi;
- l’aliquota maggiorata si applica sull’intero reddito anche se superiore al minimo;
- per l’eccedenza la società può utilizzare le perdite pregresse secondo le regole ordinarie e
- nel consolidato l’Ires maggiorata si liquida autonomamente, senza trasferimento alla fiscal unit.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
