Scadenza bando: 31/10/2023

Con Determinazione Dirigenziale n. 5632  del 28/06/2023 è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano (sez. Bandi e gare) l’avviso pubblico per la assegnazione di contributi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese operanti nei distretti urbani del commercio di Milano.

Il Comune di Milano e Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 -2024”, con il presente avviso intendono sostenere le attività economiche dei servizi ai consumatori e ai cittadini, nonché l’avvio di nuove attività ubicate all’interno degli ambiti territoriali delle 9 polarità distrettuali del Distretto Urbano del Commercio di Milano: Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi, Ticinese, XXV Aprile.

In attuazione alla strategia di sviluppo delineata dall’Amministrazione comunale per il DUC di Milano, l’Avviso promuove la realizzazione di interventi in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
L’accesso alla domanda avviene a partire da lunedì 3 luglio 2023 alle ore 12.00 attraverso la piattaforma Elixform.

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12.00 del 31/10/2023 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.  

1. OBIETTIVI
Il Comune di Milano e Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “Sviluppo dei Distretti del Commercio
2022 -2024”, con il presente avviso intendono sostenere le attività economiche dei servizi ai consumatori
e ai cittadini, nonché l’avvio di nuove attività ubicate all’interno degli ambiti territoriali delle 9 polarità
distrettuali del Distretto Urbano del Commercio di Milano:
Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi, Ticinese, XXV Aprile.
In attuazione alla strategia di sviluppo delineata dall’Amministrazione comunale per il DUC di Milano,
l’Avviso promuove la realizzazione di interventi in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
L’Avviso pubblico è destinato alle seguenti categorie di soggetti:
– le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e
dell’artigianato;
– le attività di commercio su suolo pubblico, comprendendo in tal senso sia gli operatori dei mercati
comunali scoperti che gli operatori con posteggi isolati al di fuori dei mercati scoperti.
che abbiano, rispettivamente, una unità locale ovvero che dispongano di una concessione all’interno delle
9 polarità distrettuali riconosciute da Regione Lombardia ed iscritte nell’elenco dei Distretti del Commercio
della Lombardia, i cui perimetri sono raffigurati nell’Allegato A al presente Avviso.
Sono inoltre ammissibili gli aspiranti imprenditori che rispettino i requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso.
Sono invece escluse dal presente avviso pubblico le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui
vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di
cui ai seguenti codici ATECO:
 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
Non sono altresì ammesse attività aventi insegna compro/vendo oro e temporary shop.

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
 essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
 disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire entro la data di richiesta di erogazione del
contributo e di presentazione della rendicontazione delle spese, una unità locale che sia collocata
all’interno degli ambiti territoriali dei Distretti del Commercio di Milano, e che:
o abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti;
o disponga di locali direttamente accessibili al pubblico presso cui svolga attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio di beni o di servizi (per i servizi a
titolo esemplificativo: acconciatori, estetisti, artigiani come fabbri, falegnami, idraulici, lavanderie,
agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, alberghi ed attività ricettive – solo se dispongono di aree
ristorante o bar interne all’albergo ma aperte al pubblico generico, e solo per investimenti su tali
locali).
 non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle
leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67
del citato D.Lgs.;
 con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del
Regolamento UE N. 1407/2013.
Sono ammesse anche le attività di commercio su area pubblica che soddisfino i requisiti sopra previsti e
che, in luogo di una unità locale, dispongano di una concessione per operare all’interno di una delle nove
polarità distrettuali.
Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori nei DUC che soddisfino i seguenti requisiti:
 non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
 avviare – entro la data di richiesta di erogazione del contributo e di presentazione della
rendicontazione delle spese – una attività economica (previa idonea presentazione di SCIA di inizio
attività) che soddisfi i requisiti sopra previsti.
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.
La nuova unità locale ubicata nel D.U.C. deve essere aperta entro la data di richiesta di erogazione del
contributo.
Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono
impegnarsi a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere
con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni
dall’erogazione del contributo.
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi
contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata
irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

 

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MASSIMALI
L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto (non è soggetto a restituzione), a fronte di un
budget di spesa composto da spese in conto capitale (investimenti), con eventuali spese accessorie di
parte corrente.
Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in
conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in
conto capitale, sino ad un massimo complessivo:
– per ciascuna unità locale in sede fissa max € 3.000,00 (euro tremila/00).
– per ciascuna attività commerciale su area pubblica max € 1.000,00 (euro mille/00)
Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dalle stesso,
tenendo conto della disciplina fiscale cui è assoggettato.
Il budget della spesa può essere composto anche interamente da spese in conto capitale.
Per chiarire le modalità di calcolo del contributo erogabile, si riportano i seguenti esempi:
Esempio 1:
· Importo totale budget di spesa presentato dall’impresa: € 6.000
· Importo spese in conto capitale: € 3.000 · Importo spese di parte corrente: € 3.000
· Contributo massimo concedibile: € 3.000 · L’aiuto è pari al 50% della spesa totale
Esempio 2:
· Importo totale budget di spesa presentato dall’impresa: € 6.000
· Importo spese in conto capitale: € 2.000 · Importo spese di parte corrente: € 4.000
· Contributo massimo concedibile: € 2.000 · perché l’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese
in conto capitale.
Esempio 3:
Importo totale budget di spese presentato dall’impresa: € 4.000
. Importo spese in conto capitale: € 4.000 – Importo spese in conto gestione: € 0
. Contributo massimo concedibile: 2.000,00 – L’aiuto è pari al 50% della spesa totale

 

6. SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ
Il Budget di spesa minimo ammissibile è pari a:
– € 1.000,00 per le domande delle imprese in sede fissa;
– € 200,00 per le domande delle attività di commercio su area pubblica.
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e
direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 28
marzo 2022 ed entro il 30 luglio 2024
Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della
relativa fattura.
Si precisa che le spese dovranno:
– essere intestate al soggetto beneficiario;
– aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa
all’operazione oggetto di agevolazione;
– essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo,
tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile,
bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore),
accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro
tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in
contanti;
– essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità
della spesa previsto dal presente avviso.
Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario e il fornitore.

 

7. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:
 Riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già
esistenti;
 avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali del commercio, della ristorazione, del terziario
e dell’artigianato, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il
passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;

 accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal
Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.
Gli interventi, a seconda della tipologia, dovranno interessare l’unità locale delle imprese in sede fissa o
l’attività di commercio su area pubblica, all’interno del perimetro del territorio dei Distretti del
Commercio milanesi.

 

8. SPESE AMMISSIBILI PER LE IMPRESE IN SEDE FISSA
Con riferimento alle imprese in sede fissa, risultano ammissibili le spese rientranti nei seguenti elenchi:
8.1 Spese “prioritarie” per investimenti (in conto capitale):
I seguenti interventi sono stati individuati come “prioritari” ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della
sostenibilità ambientale, economica e sociale e daranno pertanto diritto a priorità nell’ambito della
graduatoria:
 acquisto e installazione di impianti fotovoltaici*;
 acquisto e installazione di vetrine a contenimento energetico*;
 acquisto e installazione di barriere a lame d’aria*;
 acquisto veicoli elettrici o biciclette elettriche ad uso commerciale;
 acquisto e installazione o sostituzione di impianti led (relamping)
 pedane, rampe per l’accesso ed altri interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche
(esempio strutture per ampliamento camerini o arredi specifici), purché non agevolati dal bonus
barriere architettoniche, Legge n. 197/2022 – legge di bilancio 2023 – articolo 1, comma 365.
*per le spese succitate in fase di rendicontazione dovrà essere fornita certificazione rilasciata dall’imprese e/o fornitore volta a
comprovare il requisito di risparmio energetico
8.2 Altre spese ammissibili per investimenti (in conto capitale):
– opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni come
insegne, comprese quelle di Bottega storica, vetrine, saracinesche, ecc.);
– installazione o ammodernamento di impianti (es. impianto elettrico, idraulico, climatizzazione,
videosorveglianza, ecc.);
– arredi e strutture temporanee;
– macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate,
compresi computer, periferiche, lettori per i pagamenti carte di debito/credito, temperatura
corporea, dispositivi per il contenimento del rumore, purché ad uso esclusivo dell’unità locale;
– veicoli da destinare ad uso commerciale;
– realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

8.3 Spese di parte corrente aventi natura accessoria rispetto alle spese di investimenti:
– affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa;
– spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di
monitoraggio ecc.);
– canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti
web ecc.;
– spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
– spese per eventi e animazione;
– spese di promozione, comunicazione pubblicità (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi
di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
– formazione del titolare e dei lavoratori, anche sui temi della disabilità e dell’inclusione sociale;
– spese per certificazione energetica e spese per certificazioni ISO;
– Canone Unico Patrimoniale (ex tassa OSAP);
– spese notarili per la costituzione dell’impresa (solo per aspiranti imprenditori).
9. SPESE AMMISSIBILI PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Con riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche, risultano ammissibili le spese rientranti nei
seguenti elenchi:
9.1 Spese “prioritarie” per investimenti:
I seguenti interventi sono stati individuati come “prioritari” ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della
sostenibilità ambientale, economica e sociale e daranno pertanto diritto a priorità nell’ambito della
graduatoria:
– acquisto di generatore elettrico di ultima generazione o accumulatore di energia conforme alle
indicazioni di cui all’art. 6 comma 1 e 2 del Regolamento Aria approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020 e successive modifiche
– opere di allacciamento alla rete elettrica presso l’area in concessione
9.2 Altre spese ammissibili per investimenti (in conto capitale):
– acquisto di arredi per il banco (tendone, ombrellone, banco, registratore di cassa)
9.3 Spese di parte corrente aventi natura accessoria rispetto alle spese di investimenti:
 Canone Unico Patrimoniale (ex tassa OSAP);
 formazione del titolare e dei lavoratori
Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso,
tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

 

10. SPESE NON AMMISSIBILI
Sono considerate spese non ammissibili al contributo:
– le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi
dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza;
– i lavori in economia;
– le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, attrezzature e veicoli;
– i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra
cliente e fornitore;
– le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto
beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente
ammesse;
– le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e
minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
– le spese per l’installazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito;
– le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
– le spese per il personale;
– qualsiasi forma di autofatturazione;
– ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili, anche
se parzialmente e/o totalmente attribuibili all’intervento.
È fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi in ambito locale, regionale o statale per le stesse
spese ammesse.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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