Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019 sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014).
| Nel corso del 2020 non si è proceduto ad ulteriore revisione delle categorie soggette all’obbligo, tuttavia con decreto del Mef datato 19 ottobre 2020 è stato adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie (G.U. Serie Generale n. 270 del 29 ottobre 2020). |
La ratio dell’adeguamento è la volontà di:
- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento,
- modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,
- prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il D.M. 19 ottobre 2020 accoglie inoltre le semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.
| Si ricorda infatti che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal comma 680, articolo 1, Legge di Bilancio 2020. |
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:
- a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
- c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Credenziali di accesso al STS
| Per effettuare l’invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all’invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ai link:
· https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori · https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori |
La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:
- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
Con riferimento, infine, alle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, previste in prima battuta a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.
| Il D.L. 138 del 31 dicembre 2020 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), all’articolo 3, concede un anno di tempo in più per l’adeguamento dei registratori telematici che dovranno consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS, adeguamento che slitta quindi al 1° gennaio 2022. Allo stesso tempo, sempre il D.L. 183/2020 ha modificato la data di invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria al 1° gennaio 2022. |
| Adempimento | Nuova scadenza |
| Adeguamento registratori di cassa | 1° gennaio 2022 |
| Invio corrispettivo | 1° gennaio 2022 |
Opposizione del cliente all’invio dei dati
È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:
- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale (l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
- l’opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
- in alternativa, l’assistito può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
