L’articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).

La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Il testo dell’articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate emesse ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 o ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Non vengono nemmeno citate le rate mensili in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalla dilazione accettata dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.

→ Pare iniquo, ad esempio, che una cartella di pagamento con scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di notifica compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.

L’articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020) due termini di versamento:

  • il termine scaduto del 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. “Rottamazione-ter”;
  • il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. “Saldo e stralcio”.

Vi è poi un’ultima disposizione contenuta nell’articolo 68, comma 4 che stabilisce lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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