Il recente D.L. 39/2024, il cui iter di conversione in legge è ancora in corso, richiede l’invio di una comunicazione (preventiva e a completamento) degli investimenti effettuati in beni 4.0, e in attività R&S, quale condizione per fruire della compensazione dei citati crediti d’imposta. In particolare, l’obbligo comunicativo riguarda gli investimenti:

  • effettuati a partire dal 30 marzo 2024, per i quali è richiesta una comunicazione sia preventiva sia successiva all’effettuazione dell’investimento;
  • effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, per i quali è prevista solo la comunicazione successiva al completamento degli investimenti;
  • effettuati nel 2023, limitatamente agli investimenti in beni 4.0 (non è richiesta per quelli in attività R&S).

In attesa dell’emanazione del Decreto Mimit, avvenuta lo scorso 24 aprile, è stato introdotto un blocco alla compensazione in un momento successivo a quello in cui gli investimenti sono stati eseguiti e interconnessi, con penalizzanti ripercussioni finanziarie soprattutto per quelle imprese che in questi primi mesi intendono compensare nel modello F24 le quote di credito maturate e riferite agli investimenti effettuati e interconnessi nel 2023. Successivamente:

  • è intervenuta la risoluzione n. 19/E/2024, in cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione dell’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta in questione riguarda i codici tributo “6936” e “6937” quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento 2023 o 2024. Ciò sta a significare che il “blocco” della compensazione non riguarda “solamente” i crediti d’imposta maturati per investimenti effettuati e interconnessi nel 2023 o 2024, ma anche quelli effettuati in anni precedenti (ad esempio 2022) e interconnessi nei predetti anni;
  • in data 16 aprile l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una faq sul proprio sito internet, in cui, dopo aver riepilogato gli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta, chiarisce le modalità (una sorta di escamotage) con cui superare il blocco che si è venuto a creare dopo la pubblicazione della risoluzione n. 19/E/2024. In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 (ovvero prenotati in tali anni con pagamento dell’acconto del 20% e conferma d’ordine rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 e 30 novembre 2023), se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 tali crediti indicando quale anno di riferimento il 2021 o il 2022.

In questo scenario, in data 24 aprile 2024 il Mimit ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni (di fatto, il Ministero ha “aggiornato” i modelli approvati dal D.M. 6 ottobre 2021 utilizzabili per comunicare i dati degli investimenti al fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative). Come specificato dal comma 7 dell’articolo 1, D.M. 6 ottobre 2021 la presentazione dei modelli “costituisce presupposto per la fruizione” dei crediti d’imposta in esame in compensazione nel modello F24.

 

Investimenti Industria 4.0

La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” (Allegato 1 al Decreto) composto:

  • dal frontespizio;
  • da 2 sezioni (A e B) nelle quali riportare i dati/informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge Finanziaria 2017 (l’abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Il modello va inviato:

  • in via preventiva, per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
  • in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 la comunicazione va inviata solo a seguito del completamento degli investimenti. Tale comunicazione riguarda anche quegli investimenti effettuati nel 2023, per i quali il D.L. 39/2024 ha bloccato la compensazione del credito d’imposta già maturato.

Il modello della comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it

 

Investimenti R&S

La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” (Allegato 2) composto:

  • da frontespizio;
  • da 6 sezioni per l’indicazione delle informazioni relative agli investimenti nelle diverse attività ammissibili (l’abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) nonché della fruizione negli anni del credito:
  • sezione A – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
  • sezione B1 – Investimenti in attività di innovazione tecnologica, sezione B2 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di innovazione digitale 4.0, sezione B3 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di transizione ecologica;
  • sezione C – Investimenti in attività di design e ideazione estetica;
  • sezione D – Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il modello va inviato:

  • in via preventiva, per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
  • in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il modello va inviato esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Anche questo modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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