L’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 ha modificato il credito di imposta applicabile sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 definendo la percentuale del 50% dei costi sostenuti sia per gli investimenti sulla stampa sia per gli investimenti su radio o televisioni (è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello effettuato nell’anno precedente).

Il comunicato del dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31 agosto 2021 ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di prenotazione dell’agevolazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

La scadenza del 31 ottobre 2021 per la comunicazione di accesso al credito di imposta

L’articolo 57-bis, D.L. 50/2017 ha introdotto una agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta per le spese pubblicitarie finalizzate alla diffusione sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Per l’anno 2021, non rappresenta requisito obbligatorio la circostanza che il valore degli investimenti pubblicitari sia incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Le comunicazioni per l’accesso al credito di imposta già trasmesse entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2021 restano valide ma è in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021.

Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

Successivamente, tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2022, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.

Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

La sezione dell’Agenzia delle entrate destinata al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni.

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